Imprese a tasso zero: nuove istruzioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Luglio 2017
Aggiornato 27 Febbraio 2018 07:29

Modifiche alle garanzie per l'anticipo sul prestito agevolato: istruzioni aggiornate per il finanziamento alle nuove imprese a tasso zero di giovani e donne.

Chiarimenti sulla garanzia per ottenere il finanziamento agevolato, possibilità di chiedere un anticipo del 25% anche con fideiussione di intermediari finanziari: il Ministero dello Sviluppo Economico modifica una serie di regole relative alle beneficio “nuove imprese a tasso zero“, incentivi all’imprenditorialità previsti dal Destinazione Italia (dl 143/2013) e inseriti nel Dlgs 175/2000.

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Il beneficio

Il mutuo a tasso zero, della durata di otto anni, è riservato a micro e piccole imprese, coprendo fino al 75% dell’investimento (che al massimo può arrivare a 1,5 mln di euro) per la nuova iniziativa imprenditoriale. Almeno la metà dei soci devono essere donne oppure giovani fra 18 e 35 anni. L’agevolazione si può applicare anche a imprese già esistenti da un anno.

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Le garanzie

In base alle modifiche, vengono chiarite le caratteristiche delle garanzie che coprono il prestito: il finanziamento agevolato deve essere garantito da un privilegio speciale sui beni agevolati del programma di investimento, per un valore pari all’importo del finanziamento concesso. Se l’investimento per l’avvio di impresa comporta anche l’acquisto di un immobile, se il privilegio non è acquisibile nell’ambito del programma, la garanzia è un ipoteca di primo grado sull’immobile. Se il valore dell’ipoteca non copre l’intero importo del finanziamento, ci vuole una fideiussione fino a concorrenza della quota restante di finanziamento (la circolare ministeriale del 9 ottobre 2015, che fissa le istruzioni per il finanziamento agevolato imprese a tasso zero, contiene i dettagli sulla fideiussione).

Le novità

C’è un’apertura nei confronti degli intermediari finanziari che possono rilasciare fideiussioni per ottenere l’anticipo del 25%. Prima, la fideiussione doveva necessariamente essere di una banca o di una compagnia assicurativa; ora sono ricompresi anche gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Dlgs 385/1993. Questa fideiussione riguarda le imprese che chiedono una quota a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, pari al massimo al 25% del finanziamento totale. E’ di pari importo rispetto alla quota richiesta, è irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta.

Queste novità sono immediatamente esecutive.  Alle imprese già ammesse al finanziamento, si applicano su richiesta specifica, solo ne caso in cui il soggetto gestore non abbia già provveduto a nessun versamento.