
L’aliquota di rendimento per l’anno 1995 per il calcolo della pensione, quota B 1993-1995, di un dipendente pubblico STATO con anzianità al 31/12/1995 inferiore ai 15 anni è pari al 2,33% (in applicazione dell’art. 44 del DPR 1092 del 1973) o è pari al 2% (in applicazione dell’art. 17, comma 1, della Legge 724/1994)?
Ai fini del calcolo della pensione, nel caso da lei esposto si dovrebbe applicare l’aliquota unica del 2% prevista dall’articolo 17, comma 1, della Legge 724/1994.
Questa norma prevede tale aliquota a partire dal primo gennaio 1995 per tutti i dipendenti pubblici a meno che il nuovo calcolo non determini un trattamento superiore a quello previste applicando le vecchie aliquote.
Lo stabilisce l’articolo 19 della legge 335/1995, che recita: «l’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 724/1994, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente».
Ora, nel caso dei dipendenti dello Stato, proprio in base all’articolo 44 del DPR 1092/1973 che lei cita, nei primi 15 anni di servizio l’aliquota è del 2,33%, mentre in quelli successivi scende all’1,8%.
Se quindi la sua anzianità è inferiore a 15 anni, scatta l’applicazione della meno favorevole aliquota allineata del 2%. Con più di 15 anni di servizio, l’aliquota dell’1,8% così per non determinare un trattamento superiore, fattispecie esclusa dalla legge 335/1995.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz