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Pensioni retributive: cosa sono le aliquote di rendimento

di Noemi Ricci

5 Ottobre 2021 16:39

Pensione retributive e aliquote di rendimento: cosa sono, a cosa servono, come concorrono al calcolo della pensione e le differenze tra pubblico e privato.

Nell’ambito delle pensioni calcolate con il metodo retributivo entrano in gioco alcuni fattori che servono per stabilire l’importo dell’assegno previdenziale in base alla media delle ultime retribuzioni percepite dal lavoratore: le aliquote di rendimento. Vediamo in dettaglio cosa sono le aliquote di rendimento, come si calcolano e in che modo contribuiscono a determinare l’ammontare della pensione retributiva.

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Aliquote di rendimento: calcolo quote A e B della pensione

Per il calcolo delle quote A e B della pensione con il sistema retributivo si utilizzano proprio le aliquote di rendimento. Si tratta di parametri utilizzati per convertire in pensione quello che è stato lo stipendio in busta paga degli ultimi anni di lavoro. La regola generale è di riconoscere il 2% della retribuzione pensionabile fino a 40 anni di contributi. Questo fa sì che ad esempio:

  • un lavoratore con 40 anni di contributi ottenga un assegno previdenziale pari all’80% (=40 x 2%) della media delle ultime retribuzioni;
  • un lavoratore con 30 anni di contributi ottenga una pensione pari al 60% (=30 x 2%) delle ultime retribuzioni percepite.

Tutto questo fino a un determinato limite di retribuzione, stabilito annualmente dall’INPS, oltre il quale il rendimento annuo diminuisce gradualmente fino a dimezzarsi.

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Quota A per periodi fino al 31 dicembre 1992

Fasce di retribuzione e di  reddito Aliquote di Rendimento
Limite importo annuo Abbattimento Riconoscimento annuo Pensione con 40 anni di contributi
47.379 euro nessuno 2% 80%
63.014,07 euro 25% 1,50% 60%
78.649,14 euro 37,5% 1,25% 50%
Oltre 78.649,14 euro 50% 1% 40%

Quota B: periodi dal 1° gennaio 1993 e sino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011

Fasce di retribuzione e di reddito Aliquote di Rendimento
Limite importo annuo Abbattimento Riconoscimento annuo Pensione con 40 anni di contributi
47.379 euro nessuno 2% 80%
63.014,07 euro 20% 1,60% 64%
78.649,14 euro 32,5% 1,35% 54%
90.020,10 45% 1,1% 44%
Oltre 90.020,10 55% 0,90% 36%

Aliquote rendimento pensione nel pubblico impiego

Diverse e, in parte, più generose le regole per i lavoratori del pubblico impiego iscritti alla cassa Stato (Ctps): fino al 1997 il riconoscimento annuo era pari al 2,33% fino 15° anno di servizio, per poi scendere all’1,8%. La pensione non può comunque superare il tetto dell’80% della retribuzione media degli ultimi anni. Riportiamo di seguito le tabelle di riferimento per le aliquote di rendimento per:

  • i dipendenti degli enti locali e del comparto Sanità, iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro, (CPI, CPS e CPDEL): tabella A allegata alla legge n. 965/1965;
  • gli iscritti alla CPUG (ex Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari): tabella A allegata alla legge n. 16/1986. Da precisare però che l’articolo 17 della legge 724/1994 ha ridotto i rendimenti al 2% annuo per le anzianità di servizio a partire dal 1° gennaio 1995. Tale aliquota tuttavia, ai sensi della legge n. 335/1995, può essere applicata solo se non determina un trattamento di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote previste in precedenza.

Particolari agevolazioni vengono riservate poi al Comparto Difesa e Sicurezza, con l’obiettivo di garantire rendimenti più elevati per le qualifiche inferiori, maggiormente esposte ai rischi:

  • fino al 31 dicembre 1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della retribuzione media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD), maggiorata del 18%;
  • non vi erano tetti retributivi come nel FPLD, poi introdotti a partire dal 1993 e integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il calcolo delle pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011;
  • fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.

Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:

  • fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
  • dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%;
  • dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
  • dall’1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità;
  • il valore dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione pensionabile.

Per l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore operativo e settore aeronavigante, il personale del Corpo di Polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell’11 gennaio 1991), il personale della Polizia, il personale del Corpo Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:

  • fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
  • dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all’1,8%;
  • dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
  • dall’1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità;
  • l’aliquota massima non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.

Bisogna poi distinguere alcune situazioni:

  • dal 1996 per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 la pensione si calcola con il sistema retributivo;
  • coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità ricadono nel sistema misto e la quota A si calcola come sopra mentre la quota B e la quota C, contributiva, si calcolano come per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD;
  • dal 1° gennaio 2012 coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 sono destinatari della quota contributiva di pensione come la generalità dei lavoratori.