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Ricalcolo pensioni di vecchia per errore INPS, dopo i ricorsi scattano i rimborsi

di Anna Fabi

9 Aprile 2026 20:00

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Errore INPS su ricalcolo pensione: dopo i ricorsi scattano rimborso, arretrati e riesame dei trattamenti di vecchiaia ex INPDAP.

Il chiarimento INPS risale al 5 marzo ma il caso delle pensioni di vecchiaia liquidate con aliquote sbagliate è tornato alla ribalta dopo l’avvio dei ricorsi e delle richieste di rimborso tramite intervento sindacale. Al centro del dibattito c’è il Messaggio 787/2026, con cui l’Istituto ha confermato che il taglio non si applica ai trattamenti di vecchiaia delle gestioni ex-INPDAP, quale che sia la modalità di cessazione dal servizio.

La conseguenza è il riesame d’ufficio degli assegni calcolati in modo errato, con tanto di arretrati, interessi legali e autotutela sui procedimenti ancora aperti. Per i lavoratori precoci, invece, l’esenzione dalla penalizzazione richiede un diritto maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023.

Ricalcolo pensioni di vecchiaia tagliate per errore INPS

Il taglio si applica alle pensioni liquidate a partire dal 2024 e riguarda esclusivamente quelle anticipate. Non tocca mai i trattamenti di vecchiaia, indipendentemente dal fatto che sia il lavoratore a dimettersi o l’amministrazione a collocarlo a riposo per raggiungimento dei limiti ordinamentali. Il chiarimento si è reso necessario perché la formulazione della norma esclude dal taglio:

i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.

La Manovra 2025 ha equiparato il limite ordinamentale al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni, introducendo anche la possibilità del trattenimento in servizio. L’INPS chiarisce che questa novità non muta le indicazioni già fornite:

le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.

I pensionati per i quali resta il taglio dell’assegno

La modifica introdotta dalla Manovra 2024 (commi da 157 a 161 della Legge 213/2023) è limitata agli iscritti a quattro gestioni: Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Condizione di base: il lavoratore deve avere al massimo 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995.

Chi rientra in questa fattispecie vede applicare nuove aliquote di rendimento, meno favorevoli di quelle previste dall’allegato A della legge 965/1965, che continuano invece a valere per gli iscritti alle altre gestioni e per chi ha più di 15 anni di contribuzione nel sistema retributivo.

Aliquote di rendimento per tipo di pensione

Il Messaggio 787/2026 ha illustrato le regole di applicazione delle aliquote in base al tipo di trattamento pensionistico:

  • la pensione anticipata è soggetta alle nuove aliquote di rendimento penalizzanti, a meno che il requisito non fosse già stato raggiunto entro il 31 dicembre 2023;
  • la pensione di vecchiaia applica le aliquote tradizionali, più favorevoli, contenute nell’allegato A della legge 965/1965; per gli iscritti alla CPUG il riferimento è la tabella A allegata alla legge 16/1986; la regola vale anche per le pensioni di vecchiaia in cumulo;
  • le pensioni di vecchiaia già liquidate con le aliquote penalizzanti, comprese quelle in cumulo, vengono riesaminate d’ufficio dall’INPS.

Pensioni precoci salve se certificate entro il 2023

Il trattamento riservato alle pensioni dei lavoratori precoci è del tutto analogo a quello delle pensioni anticipate: in presenza di meno di 15 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, scatta il taglio se il requisito è maturato dal 2024. Se però il diritto alla pensione dei precoci sussisteva già al 31 dicembre 2023, il ragionamento cambia. Con il Messaggio 787/2026, l’INPS ha precisato che il taglio non opera se il diritto risulta maturato e certificato a quella data, indipendentemente dal momento in cui la pensione è stata poi liquidata e indipendentemente dal fatto che nel frattempo fosse maturato anche il requisito alla pensione anticipata ordinaria.

=> Precoci: stretta sulle pensioni

Pensioni riliquidate d’ufficio e rimborso arretrati

Il Messaggio 787/2026 dispone anche gli adempimenti amministrativi conseguenti ai chiarimenti forniti. Le pensioni di vecchiaia, comprese quelle in cumulo, le cui quote retributive siano state calcolate applicando per errore le aliquote penalizzanti della Manovra 2024, devono essere riesaminate d’ufficio dall’INPS, con applicazione delle aliquote più favorevoli previste dall’allegato A della legge 965/1965, o dalla tabella A della legge 16/1986 per gli iscritti alla CPUG.

Ai pensionati interessati spettano le differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata dalla data di riliquidazione del trattamento. Gli eventuali indebiti già contestati in precedenza vengono annullati d’ufficio, con la motivazione di insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione. In presenza di ricalcoli errati o recuperi non dovuti, torna utile anche il quadro sulle tutele previste in caso di errori INPS nel calcolo della pensione.

Quando il ricalcolo incide anche sui dati fiscali trasmessi dall’Istituto, può diventare necessario verificare tempi e modalità per la rettifica della Certificazione Unica INPS, così da evitare effetti a cascata sulla dichiarazione dei redditi.

Come fare ricorso

I chiarimenti dell’INPS incidono anche sui ricorsi amministrativi. Per quelli già in istruttoria sulla stessa fattispecie, le Sedi INPS sono tenute a procedere in autotutela, annullando i provvedimenti di liquidazione che abbiano applicato le aliquote penalizzanti e definendo i ricorsi nell’apposita procedura.

Quando dall’errore derivano conseguenze ulteriori rispetto al solo ricalcolo dell’assegno, resta aperto anche il tema degli errori INPS con risarcimento danni, già affrontato anche dalla giurisprudenza nei casi di comunicazioni previdenziali inesatte.