Dal 22 gennaio 2026, la gestione degli appalti pubblici richiede una tutela assicurativa preventiva obbligatoria. È infatti entrato in vigore l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità da colpa grave a carico di chiunque assuma incarichi che comportino il maneggio di risorse pubbliche, come stabilito dalla Legge n. 1/2026. Una novità che impatta direttamente sulla regolarità degli incarichi per dirigenti e funzionari.
Soggetti obbligati e requisiti della polizza appalti
La polizza assicurativa RUP, che copre i danni patrimoniali causati all’amministrazione in caso di colpa grave, è un requisito di validità dell’incarico. La copertura deve essere attiva prima di assumere le funzioni, rendendo il possesso della polizza una condizione necessaria per la gestione dei procedimenti amministrativi.
| Figura coinvolta | Ambito di applicazione | Obbligo assicurativo |
|---|---|---|
| RUP | Gestione procedure e contratti di appalto | Sempre obbligatoria (ante-incarico) |
| Dirigenti Pubblici | Titolari di potere di spesa e gestione risorse | Obbligatoria per incarichi attivi |
| Elevate Qualificazioni | Funzionari con responsabilità gestionali dirette | Obbligatoria per conferimento incarico |
L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria si inserisce nel quadro della riforma della Corte dei Conti. La normativa impone al responsabile di farsi carico dei danni derivanti dalla propria condotta, con un limite risarcitorio fissato al 30% del pregiudizio erariale accertato. La polizza serve quindi a garantire il ristoro dell’amministrazione senza pregiudicare il patrimonio personale del funzionario.
Le criticità e il nodo dei costi personali
L’attuazione della normativa ha sollevato forti perplessità tra i professionisti del settore. ASSORUP, l’associazione nazionale dei Responsabili Unici del Progetto, ha contestato il fatto che l’onere economico della polizza ricada sul singolo invece che sull’Amministrazione di appartenenza, a differenza di molti modelli europei dove la copertura è finanziata con risorse istituzionali.
Il rischio evidenziato è un ulteriore disincentivo all’assunzione di responsabilità nel settore degli appalti pubblici, in un momento critico per l’attuazione dei piani di investimento nazionali.