Con la Circolare n. 93/2025, l’INPS ha confermato la possibilità per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo di mantenere la propria posizione assicurativa in Italia anche mentre prestano servizio presso istituzioni comunitarie.
La fattispecie riguarda i lavoratori della PA che assumono incarichi temporanei presso Enti e Organismi internazionali o dell’Unione Europea, per i quali sono previste specifiche modalità di trasferimento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici.
Posizione INPS per dipendenti PA collocati nella UE
La facoltà di mantenere la posizione assicurativa riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane che, ai sensi della legge n. 1114/1962, sono collocati fuori ruolo per assumere incarichi presso Enti internazionali o istituzioni dell’Unione Europea. Tali dipendenti, pur prestando servizio all’estero, possono continuare a versare contributi previdenziali in Italia e consolidare i diritti pensionistici già maturati nel nostro paese. Il principale vantaggio di questa misura è che i diritti pensionistici accumulati durante il servizio presso le istituzioni comunitarie vengono integrati con quelli maturati in Italia, senza che il lavoratore perda i benefici legati al sistema previdenziale nazionale.
Questo meccanismo assicura dunque che i contributi versati vengano considerati per il calcolo della futura pensione, consentendo ai lavoratori di continuare a beneficiare della protezione previdenziale italiana anche durante il loro periodo di servizio all’estero.
Trasferimento dei contributi: come funziona?
L’operazione di trasferimento dei contributi previdenziali permette ai dipendenti pubblici italiani di mantenere il legame con il sistema previdenziale italiano, pur lavorando all’estero. Per usufruire di questa opportunità, il dipendente pubblico deve presentare una domanda sia all’istituzione comunitaria – in particolare al Paymaster Office (PMO) della Commissione Europea – sia all’Amministrazione pubblica di appartenenza.
La domanda deve specificare l’aliquota contributiva che il dipendente desidera applicare, che può variare tra il 5% e il 24,2% del reddito percepito nell’Unione Europea. La contribuzione deve infatti essere riproporzionata rispetto alle aliquote applicate in Italia (che sono più alte). Se, ad esempio, il dipendente sceglie un’aliquota comunitaria del 24,2%, solo il 73% dello stipendio verrà utilizzato per il calcolo dei contributi previdenziali italiani. L’importo dello stipendio comunitario diventa così la base imponibile per il calcolo della quota contributiva da versare.