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Anticipo TFS: istruzioni per i pensionati INPS

di Alessandra Gualtieri

26 Novembre 2020 11:14

Anticipo del TFS e TFR agli ex dipendenti INPS con diritto a pensione: indicazioni operative per la certificazione, il calcolo, la domanda e l'erogazione.

Una specifica circolare (la n.134 del 25 novembre) fornisce le  indicazioni operative per la richiesta dell’anticipo sul TFS/TFR da parte degli ex dipendenti INPS  che cessano o sono cessati dal servizio con diritto a pensione (anticipazione finanziaria sulla propria indennità di fine servizio, di cui aall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019).

L’importo massimo è come noto pari a 45mila euro, erogabile da Banche e Intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro, approvato con DPCM 19 agosto 2020.  Il calcolo dell’importo erogabile sarà quantificato al netto di eventuali debiti verso l’Istituto o altri debiti diversi (pignoramenti e/o prestiti di finanziarie).

Nella circolare sono indicate le procedure per la domanda di certificazione del diritto, quelle per il calcolo della prestazione anche in caso di eventuali prestiti e mutui, quella per la domanda e l’erogazione dell’anticipo.

=> TFS e TFR dipendenti pubblici: prospetti online

La richiesta della quantificazione può essere effettuata online, direttamente dall’interessato o per il tramite Patronato. Le istruzioni, ed il percorso telematico, erano stato già illustrati in via generale con precedente comunicazione (messaggio n.4315 del 17 novembre). I servizi dedicati sono:

  • “Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS”, se in regime di TFS;
  • “Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – domanda”, se in regime di TFR.

L’Istituto entro 90 giorni dalla domanda di certificazione comunica, anche telematicamente:

  • la certificazione, l’ammontare complessivo, le date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione; delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità;
  • l’eventuale rigetto qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC dell’Istituto al quale indirizzare le comunicazioni.

Nei casi di pensione con requisito quota 100, il richiedente deve acquisire  la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR, tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Tutti gli ulteriori dettagli ed i casi particolari sono indicati nella Circolare.