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Guida al Bonus Pubblicità per il 2017

di Anna Fabi

Pubblicato 6 Novembre 2017
Aggiornato 25 Settembre 2018 12:21

Guida per le concessionarie e le testate giornalistiche sul bonus pubblicità applicabile agli investimenti, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.

Premesso che per utilizzare il bonus pubblicità bisogna attendere il decreto attuativo, vediamo come sfruttare il credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto fiscale (DL 148/2017), che ha applicato il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati da imprese e ai lavoratori autonomi sulla stampa quotidiana e periodica anche online, nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017.

Uno schema riassuntivo – utile alle testate e alle concessionarie pubblicitarie – è contenuto nella circolare FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) n. 43/17/DG16.

=> Bonus pubblicità, come si applica alle testate online

Bonus: è un credito d’imposta sui costi sostenuti incrementali (incremento minimo pari all’1%) rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente (art. 57-bisDL 50/2017); si utilizza esclusivamente in compensazione con beneficio nel 2018; non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP (in sintesi è un beneficio da iscrivere nel conto economico, non tassato).

Beneficiari: possono godere dell’agevolazione fiscale le imprese (società o imprenditori individuali) e i lavoratori autonomi (anche professionisti) che sostengono costi, nel 2017, in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il vantaggio finale è duplice:

  1. Si effettuano campagne con un costo reale ridotto;
  2. Si gode di un credito fiscale anche di grossa portata (più si investe e più si risparmierà sulle imposte). Si specifica che il credito di imposta si potrà utilizzare in compensazione con tutte le imposte, tasse e contributi pagabili utilizzando il modello F24.

Importo:l’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale dei costi sostenuti; sale al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative (si intendono per microimprese e PMI le aziende che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato è inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni di euro).

Requisiti: il bonus scatta soltanto sulla parte incrementale dei costi di analoga natura (incremento minimo dell’1%), sostenuti dai medesimi soggetti, sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo 2016 (ovvero tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2016).

Incremento: Per l’individuazione della quota incrementale dei costi su cui calcolare il bonus è ragionevole applicare l’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR , secondo cui le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ma anche su questo punto è bene attendere il decreto attuativo.

N.B. Per imprese e autonomi che nel periodo luglio/dicembre 2016 non hanno sostenuto costi, secondo l’interpretazione non restrittiva della FIEG si ritiene che possa essere considerato incrementale l’intero importo sostenuto (il DPCM con le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione dovrà darne conferma), ma tecnicamente la legge richiede un precedente costo sostenuto, su cui calcolare il valore incrementale.

Mezzi di informazione: la legge attuale prevede esplicitamente che il bonus pubblicità 2017 sia riservato ai costi pubblicitari sostenuti sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Per il 2017 sono dunque escluse le testate radiotelevisive, a cui invece è concesso il bonus a partire dal 2018.

Applicazione: non ci sono limitazioni relative ai settori, si applica all’intero territorio nazionale e non è prevista alcuna discrezionalità da parte dell’Amministrazione Pubblica, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari 20 milioni di euro per il 2017.

Compatibilità: non essendo un bonus selettivo, non dovrebbe esserci alcuna incompatibilità con le normative sugli aiuti di Stato. Esiste un dubbio limitatamente all’aumento al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative, ma secondo la FIEG l’applicazione della regola del de minimis (relativa agli aiuti di piccola entità) potrebbe ridurre la portata del problema.

Domanda: la domanda per il bonus andrà presentata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le procedure di dettaglio per l’utilizzo del credito saranno stabilite dal DPCM attuativo.

Esempi pratici

Se l’azienda Alfa ha sostenuto costi per 100K  dal 24 giugno al 31 dicembre 2016, e nel 2017 sostiene costi nello stesso periodo 150K sui medesimi mezzi di informazione (es.: testate online) sui 50K aggiuntivi gode di uno “sconto” fiscale del 75% sulle future tasse. Quindi, godrà un credito di 37,5K (il 75% dei 50K di investimento incrementale) da godere esclusivamente in compensazione fiscale.

[(150.000 – 100.000) x 75%]

Se chi sostiene costi è una microimpresa, una PMI o una Startup innovativa, questa agevolazione sale al 90%, quindi chi fra queste realtà nel 2016 ha sostenuto costi per 10K e nel 2017 per 30K (nello stesso periodo luglio-dicembre), allora godrà di un credito d’imposta pari al 90% dei 20K in più che ha speso, ossia 18K, che potrà scontare con le tasse.

[(30.000 – 10.000) x 90%]

Come calcolare l’incremento

  1. Individuare l’ammontare dei costi sostenuti su testate onlinedal 24 giugno al 31 dicembre 2017;
  2. Procedere allo stesso modo per verificare la spesa analoga nello stesso periodo 2016;
  3. Comparare i valori dei due esercizi e determinare l’incremento di costi su cui applicare l’aliquota del 75% o del 90% ai fini del calcolo del credito d’imposta.

Come fruire del bonus

  1. Fare domanda di fruizione del credito;
  2. Contabilizzare il credito;
  3. Utilizzare il credito in compensazione nel modello F24.

Bonus 2018

Ricordiamo che l’estensione alle testate online è prevista esplicitamente dal sopra citato decreto fiscale limitatamente al periodo 2017, mentre la legge sull’applicazione dal 2018 rimane per ora invariata (agevolazione per stampa quotidiana e periodica, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali).

=> Emendamenti al bonus pubblicità online

Il decreto fiscale è attualmente in discussione al Senato, per l’iter di conversione in legge, in commissione Bilancio è stato depositato un emendamento per estendere agli anni successivi al 2017 il bonus alle testate online.