Con provvedimento del 3 dicembre 2009 il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in materia di Telemarketing, a seguito di numerose segnalazioni provenienti da cittadini che lamentavano la ricezioni di telefonate indesiderate, in alcuni casi preregistrate.
Nel caso di specie, una nota azienda vinicola utilizzava numeri telefonici generati casualmente, attraverso criteri geografici, per promuovere la propria attività .
Nel provvedimento, il Garante (relatore Giuseppe Fortunato) rileva che il numero telefonico generato casualmente e successivamente chiamato deve considerarsi, in tutto e per tutto, un dato personale in quanto ricollegabile, seppur indirettamente, a una persona identificata o comunque identificabile.
Per tale ragione, ai sensi di quanto disposto dalla normativa sulla Privacy oggi vigente, per poter utilizzare a fini commerciali questo tipo di numerazione (rectius dato personale) è necessario il previo consenso, tanto più quando si utilizzi una modalità di contatto consistente in telefonate preregistrate per le quali, ricordiamo, il consenso è obbligatorio.
Accertata la violazione, il Garante ha vietato all’azienda di usare tale sistema, ordinando la cancellazione di tutti i dati personali in suo possesso senza consenso.
L’inosservanza del provvedimento implica la sanzione di reclusione da tre mesi a due anni, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa che va dai 3.000 ai 100.000 Euro.
Pertanto, affinché l’utilizzo da parte delle Pmi del dato personale (numero di telefono) a fini commerciali (Telemarketing) sia legittimo è necessario il previo consenso dell’interessato (intestatario della linea telefonica). Pmi avvisate…!