Come aprire un’azienda: guida in pillole

di Nicola Santangelo

Pubblicato 6 Luglio 2017
Aggiornato 3 Febbraio 2023 12:33

Avvio d'impresa, l'ABC per diventare imprenditore: panoramica sulle tipologie di impresa distinte per settore di attività, mission e forma giuridica.

Siete aspiranti imprenditori ma non sapete che tipo di azienda aprire e come costituirla? Volete conoscere subito tutte le responsabilità per l’imprenditore e per i soci? In questo articolo proviamo a fornire le risposte per chi sceglie di aprire un’attività indipendente, analizzando e comparando società di persone e di capitali.

Che tipo di azienda?

L’azienda è un organismo economico che produce beni o eroga servizi. In base al settore di attività in cui opera, il nostro sistema economico le colloca in tre macro-settori:

  • Primario (agricoltura, foreste, zootecnia e pesca);
  • Secondario (industria manifatturiera, estrattiva, di produzione, costruzioni);
  • Terziario (attività di servizi, compresa la PA).

Le aziende si distinguono anche in base alle finalità di lucro. In tale ambito si hanno le aziende che operano per conseguire un profitto da destinare al proprietario o ai soci dell’azienda, e le aziende “non profit”, senza scopo di lucro come le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che, gestite da manager al pari di qualsiasi impresa privata, operano con il vincolo della copertura dei costi ma non distribuiscono utili ai proprietari (per costituirle, serve un “found raising”, ricerca di donatori e sponsor coerenti con la loro mission).

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Quale forma giuridica?

Le imprese si distinguono anche in società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e società di capitali (S.r.l. e S.p.A.).

Per costituire una S.n.c. (Società in nome collettivo) è necessario un atto scritto registrato presso l’Ufficio delle imprese che deve contenere: generalità dei soci, ragione sociale della società, indicazione dei soci amministratori ai quali spetta la rappresentanza della società, oggetto sociale, indicazione della sede, conferimenti di ciascun socio, prestazioni cui tutti i soci sono obbligati, durata della società e modalità di distribuzione degli utili e delle perdite.
I soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. Non possono essere distribuite somme tra i soci se non utili realmente conseguiti e, qualora si verifichi una perdita del capitale sociale, non è possibile distribuire utili fino a quando il capitale sociale stesso non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

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La S.a.S. (Società in accomandita semplice) ha invece due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. La differenza tra le due tipologie consiste nei maggiori obblighi e responsabilità previste per i soci accomandatari rispetto ai soci accomandanti. I soci accomandanti, infatti, rispondono per le obbligazioni solidali limitatamente alla quota conferita mentre i soci accomandatari sono responsabili illimitatamente. La maggiore responsabilità è compensata dal fatto che solo questi ultimi possono rappresentare la società e far figurare i propri nomi nella ragione sociale.

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La S.r.l. (Società a responsabilità limitata) è una società di capitali e risponde alle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio. Il capitale minimo è di euro 10.000 tuttavia sono in via di sviluppo particolari società a responsabilità limitate con capitale sociale di un euro. Se la società si è costituita con atto unilaterale diventa a “responsabilità limitata unipersonale”. La caratteristica di questa società è la presenta di un socio unico.

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La S.p.A. (Società per Azioni) è una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale. La società risponde dei propri debiti con il patrimonio. La qualità del socio si ottiene mediante l’acquisto di azioni. I soci, tuttavia, non amministrano la società né possono prendere diretta conoscenza della documentazione relativa all’attività di amministrazione.Quando il capitale si riduce di oltre un terzo in conseguenza di perdite gli amministratori dovranno convocare l’assemblea. Se entro l’esercizio economico successivo la perdita non risulta diminuita di almeno un terzo l’assemblea o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio deve ridurre il capitale in misura corrispondente alla perdita accertata. Se la perdita comporta la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, attualmente pari a 120.000 euro, si dovrà deliberare un aumento del capitale oppure trasformare la società in una struttura societaria con capitale minimo legale inferiore, come ad esempio la società a responsabilità limitata.

Come per la S.r.l., la riforma del diritto societario ha la offerto la possibilità di costituire società per Azioni per atto unilaterale ossia con socio unico (leggi di più).

La società in accomandita per Azioni presenta gli elementi tipici della S.p.A. e delle S.a.s. Sono, infatti, presenti due categorie di soci: gli accomandatari, necessariamente amministratori, rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; gli accomandanti devono solo effettuare i conferimenti cui si sono obbligati all’atto della sottoscrizione delle azioni.

La cooperativa è un tipo di società a capitale variabile aperta alle partecipazioni di soci della stessa categoria in funzione della quale la società è stata costituita. Si tratta di enti che non perseguono fini di lucro ma che hanno lo scopi di fornire ai soci servizi o beni a condizioni favorevoli ovvero occasioni di lavoro. La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico e il numero dei soci non può essere inferiore a nove.