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Fisco, esclusa IVA agevolata per i rifiuti plastici

di Alessandro Vinciarelli

4 Dicembre 2008 14:45

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L'Agenzia delle Entrate ha specificato il meccanismo di applicazione dell'IVA per gestione e stoccaggio di rifiuti speciali in materiale plastico proveniente dalle industrie. L'aliquota prevista è del 20%.

Tutte le attività di gestione, stoccaggio e deposito di rifiuti speciali in materiale plastico di derivazione industriale saranno soggette all’aliquota IVA del 20%.

È quanto precisato con la risoluzione 454/E del 1 dicembre 2008 dell’Agenzia delle Entrate che, tra l’altro, definisce i campi di applicazione dell’aliquota agevolata del 10%.

Quest’ultima può essere utilizzata solo nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali derivanti dall’attività di recupero e smaltimento e ai fanghi prodotti dalla potabilizzazione o da altri trattamenti delle acque. Inoltre il 10% può essere applicato anche in nel caso di rifiuti urbani, di cui all’articolo 184, c.2 del Dlgs 152/2006, derivanti dalle operazioni di raccolta differenziata.

Inoltre per applicare a questa categoria di rifiuti il principio del reverse charge dovrà essere rispettata la condizione di rottame del rifiuto stesso. In altre parole i rifiuti dovranno far parte di quella categoria di beni non utilizzabili rispetto alla loro destinazione iniziale, se non sottoposti a successive trasformazioni.

Si aggiunge che il parere dell’Agenzia delle Entrate è stato determinato da un’istanza di interpello presentata da un’impresa riciclaggio di plastica proveniente dal mercato. Secondo tale imprese l’attività, che prevedeva la cessione del rottame a ditte terze per la trasformazione nello stato di “pronto al forno”, doveva essere assoggettata ad un regime IVA agevolato del 10%.