Infortuni lavoro e malattie professionali: reati e indennizzi

di Filippo Davide Martucci

23 Gennaio 2017 09:18

logo PMI+ logo PMI+
Analisi del quadro normativo in tema di infortuni sul lavoro e di indennizzabilità delle malattie professionali.

In tema di sicurezza sul lavoro, è l’azienda che deve porre in atto ogni misura finalizzata a proteggere fisicamente e moralmente il lavoratore – diversamente, rischia di incorrere nei reati penali di lesione e omicidio colposo (art. 2087 c.c., “Tutela delle condizioni di lavoro”) – mentre tocca all’INAIL erogare un indennizzo al lavoratore in caso di malattia professionale. Vediamo i dettami normativi.

=> Infortuni: responsabile il datore di lavoro

Infortuni

Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di lesioni o omicidio se non adegua gli strumenti di protezione dei lavoratori agli standard. L’art. 590 c.p., “Lesioni personali colpose”, focalizza sulle lesioni gravi e, al quinto comma, riporta gli obblighi per la prevenzione infortuni e malattie professionali, oltre che in materia di igiene. L’art. 589 c.p. riguarda invece l’omicidio colposo a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (pena da 6 mesi e 5 anni): in caso di morte di va da 2 a 7 anni di reclusione.

=> Infortuni sul lavoro: guida all’assicurazione INAIL

Malattie professionali

Le malattie professionali sussistono se il lavoro svolto è causa diretta e determinante della patologia e se questa si manifesta all’interno di determinati limiti temporali. Il DPR 1124/1965 ha introdotto un elenco delle patologie professionali e delle lavorazioni che ne possono essere causa in un determinato periodo, a partire dalla cessazione dell’attività lavorativa (periodo massimo di indennizzabilità).

Casi particolari

Ma come comportarsi quando la malattia non è annoverata nel sistema tabellare? La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, consente al lavoratore di dimostrare che una malattia non presente nell’elenco possa essere riconducibile alla propria attività lavorativa: serve però un nesso causale concreto, con onere della prova a carico del lavoratore, mentre è a carico dell’INAIL quando è previsto un collegamento in tabella.

La Corte di Cassazione ha confermato in passato tale necessità di nesso causale concreto, tra lavoro espletato e presunta malattia professionale, la cui dimostrazione è carico del lavoratore: la Corte (sezione lavoro, sentenza n. 9778/2013) ha infatti rigettato la richiesta di risarcimento per malattia professionale denunciata da un lavoratore, perché non era possibile collegare eziologicamente la patologia lamentata con il lavoro svolto. Il lavoratore che voglia vedere accolta la propria istanza di malattia professionale (e relativa rendita) deve addurre prove utili a dimostrare come il nesso eziologico tra causa (lavoro) ed effetto (patologia) sia evidente. Le prove, elencate in maniera analitica, devono essere supportate da una puntuale analisi sulle mansioni svolte sul posto di lavoro tale da confermare le proprie tesi, e se possibile da testimonianze a suffragio ulteriore di quanto sostenuto.