Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nelle Pmi

di Paolo Sebaste

5 Marzo 2012 10:15

Analisi delle modalità operative per implementare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in una piccola e medie impresa alla luce della normativa vigente

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) per i lavoratori è costituito dall’insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda.
Il T.U. in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro prevede diverse possibilità organizzative per i datori di lavoro di piccole e medie imprese.

Modalità organizzative del SPP

Per prima cosa, il T.U. definisce il responsabile del Servizio (RSPP) come «la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

In molte Pmi, è lo stesso datore di lavoro a svolgere direttamente tali compiti, come previsto dal Testo Unico, che definisce natura e compiti del Servizio indicando i casi in cui questa opzione è valida e quando invece il responsabile deve essere istituito internamente o esternamente all’azienda.

L’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 consente di assumersi questo ruolo solo se in determinate tipologie di azienda, alle condizioni indicate nell’allegato II al decreto:

  1. aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori,
  2. aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori,
  3. aziende della pesca fino a 20 lavoratori,
  4. altre aziende fino a 200 lavoratori.

Inoltre nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori (secondo le disposizioni del comma 1 bis dell.art. 34) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, anche nel caso in cui abbia affidato l’incarico di responsabile a personale interno all’azienda, a unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Il Servizio dovrà essere istituito obbligatoriamente azienda con personale interno nei casi previsti nell’art. 31 comma 6 del decreto stesso, quindi:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Quando il datore di lavoro non ha optato per la facoltà di svolgere direttamente i compiti di responsabile e nel caso in cui l’azienda non rientri nelle ipotesi previste dal comma 6 dell’articolo 31 (aziende che svolgono attività rischiose), il Servizio può essere istituito sia all’interno che esternamente all’azienda, oppure si potrà istituire un servizio misto costituito in parte da personale interno ed in parte con risorse professionali esterne.

I compiti del Servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, e di prevenzione incendi ed evacuazione sono dunque indipendenti.

Il datore di lavoro non può svolgere nessuno dei tre compiti nelle aziende a particolare rischio. Il legislatore, infatti, non si limita a considerare le imprese semplicemente sotto il profilo dimensionale ma applica anche il criterio della rischiosità della attività o lavorazione svolta dall’azienda.

Peraltro, in considerate le possibili difficoltà di svolgimento diretto ed efficace dei vari compiti per un solo responsabile, la facoltà di assumersi ogni responsabilità è limitata alle sole aziende fino a cinque lavoratori. Si delineano in definitiva tre tipologie di ambito aziendale.1. Aziende fino a cinque lavoratori in cui il datore di lavoro può o svolgere direttamente compiti dell’SPP, di primo soccorso e di antincendio ed evacuazione, o affidarli a terzi, o riservarsi lo svolgimento di uno di tali compiti.

2. Aziende con più di cinque dipendenti e rientranti nei limiti dell’allegato II del D. Lgs. n.81/2008, in cui il datore di lavoro, non può svolgere i compiti di primo soccorso e di antincendio e di evacuazione, ma deve provvedere a designare dei lavoratori per l’adempimento degli stessi, sia che svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione sia che decida di affidare tale incarico a persone interne o esterne all’azienda.

3. Aziende al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008 in cui il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei tre compiti sopraindicati dovendo provvedere alla designazione di lavoratori per tali adempimenti.

Formazione

Concludiamo con gli obblighi formativi a carico dei datori di lavoro che intendano assumere in modo diretto l’incarico del Servizio di Prevenzione e Protezione o che si trovino nelle condizioni di poter assumere separatamente i compiti relativi al primo soccorso o di prevenzione incendi ed evacuazione.

Lo svolgimento diretto dei compiti dell’SPP deve essere preceduto dalla frequentazione dei corsi di formazione previsti dal comma 2 dell’art.34 del T.U., della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti, mediante accordo 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 2 bis introdotto dal decreto legislativo n. 106/2009 riporta inoltre che il datore di lavoro – nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori – che intende svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile SPP a persone interne all’azienda o unità produttiva o a servizi esterni, deve frequentare gli specifici corsi di formazione relativi alla prevenzione incendi e primo soccorso.

L’interpretazione prevalente prevede in sostanza l’abilitazione del datore di lavoro allo svolgimento diretto e cumulativo dei compiti dell’SPP, di primo soccorso e di prevenzione incendi e di evacuazione, previa frequenza dei corsi previsti dal comma 2 dell’art.34 del T.U., mentre i datori di lavoro di aziende che occupano fino a cinque dipendenti, nel caso non siano anche responsabili del SPP e che non abbiano frequentato tali corsi, potranno svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi e di evacuazione, dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti dagli art. 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) del T.U.