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Sicurezza: la Formazione del Datore di Lavoro RSPP

di Barbara Weisz

26 Giugno 2013 09:30

Le regole per la formazione degli RSPP in azienda, valide anche nelle PMI dove spesso il datore di lavoro è responsabile del servizio di prevenzione rischi.

La legge in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce che le aziende siano obbligate a organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, un compito che soprattutto nelle PMI può essere svolto direttamente dal datore di lavoro.

L’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, disciplina la formazione minima obbligatoria prevista in questo caso, come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):

Scarica le direttive: Formazione Sicurezza RSPP

L’accordo, contestuale a quello sulla formazione dei lavoratori, prevede precise indicazioni in materia di argomenti, durata e modalità dei corsi di formazione.

Vediamo quali sono i casi in cui la legge, nella fattispecie l’allegato 2 del decreto legislativo 81/2008, prevede che questa funzione possa essere svolta dal datore di lavoro:

  • Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
  • Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti
  • Altre aziende fino a 200 addetti.

=>Confronta con le linee guida sulla formazione dei lavoratori

Ci sono poi una serie di limitazioni previste dal comma 6 dell’art.31 della legge 81/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La formazione per RSPP

La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede corsi di durata minima di 16, 32 e 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. E’ possibile prevedere un percorso migliorativo rispetto a questi obblighi minimi: per le aziende con profilo di rischio basso la durata minima del corso è di 16 ore, per il rischio medio è necessario un percorso di 32 ore, per quello alto il corso dura 48 ore.

Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo.

I corsi previsti dall’accordo non comprendono la formazione necessaria per prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (per cui restano valide le disposizioni previste all’articolo 37, comma 9 e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08).

Nel caso di apertura di una nuova impresa, il datore di lavoro deve terminare il percorso base entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.

=> Approfondisci le norme per la sicurezza sul lavoro

Sede dei corsi

I corsi possono essere svolti da:

  • Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante strutture tecniche come le aziende Sanitarie Locali, o strutture della formazione professionale.
  • Soggetti del settore formazione autorizzati dalle stesse Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008), che abbiano esperienza biennale professionale in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione.
  • INAIL.
  • Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano.
  • Scuola superiore della pubblica amministrazione.
  • Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni.
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  • Enti bilaterali (definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), e gli organismi paritetici (definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee del D.Lgs. n. 81/08).
  • I fondi interprofessionali di settore.
  • Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Si sottolinea che associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali e organismi paritetici possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione

=> Vai alle nuove scadenze per le PMI per la sicurezza sul lavoro

Modalità organizzative

I docenti devono avere esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o altrettanta esperienza professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. L’accordo prevede regole specifiche anche in materia di organizzazione dei corsi (molto simili a quelle previste per la formazione dei lavoratori).

Per terminare il corso bisogna frequentare almeno il 90% delle ore di formazione. E prevista infine una prova di verifica attraverso test o colloquio. Il mancato superamento della prova non consente il rilascio dell’attestato.

Infine, c’è un aggiornamento, ogni cinque anni, con percorsi la cui durata varia a seconda del profilo di rischio dell’azienda: otto ore per il rischio basso, 12 per quello medio, 16 per quello alto.

=> Vai al Vademecum DVR per PMI

Aggiornamento

I corsi di aggiornamento non devono riprodurre quanto già previsto dai corsi base, ma approfondimenti su:

  • Temi tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
  • Sistemi di gestione e processi organizzativi
  • Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
  • Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.