Beni ai soci, i casi illeciti

di Noemi Ricci

28 Luglio 2017 10:00

Assegnazione agevolata di beni ai soci: quando si configura l'abuso di diritto per indebito vantaggio.

Con la Risoluzione n. 99/E del 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando si configura abuso del diritto per l’assegnazione agevolata di beni ai soci, evidenziando che tale operazione risulta abusiva per indebito vantaggio nel caso in cui sia finalizzata esclusivamente a fruire della tassazione ridotta e precisando quando si evidenzia l’assenza di sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino l’operazione.

=> Beni ai soci, guida delle Entrate

Nel caso esaminato dalle Entrate era stata avviata una complessa operazione con si conferiva l’azienda ad una nuova società dello stesso tipo (medesima forma giuridica di società in nome collettivo), che svolgeva la stessa attività ed era costituita dagli stessi soci, concedendo poi in locazione alla nuova società l’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività, assegnandolo ai soci in regime agevolato previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015. Quindi la società conferente era stata sciolta e si era provveduto all’assegnazione ai soci della partecipazione nella nuova società.

In ipotesi di questo tipo sussistono tutti e tre gli elementi che la rendono l’assegnazione agevolata di beni ai soci fiscalmente illegittima ai sensi dell’articolo 10-bis comma 1, della legge n.212/2000:

  • realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”
  • assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”
  • essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

=> Beni ai soci, agevolazione bis nel 2017

Questi tre elementi devono essere presenti congiuntamente per evidenziare l’abuso di diritto, a meno che l’operazione non sia giustificata da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.

Nel caso esaminato:

  • il conferimento d’azienda, la locazione dell’immobile alla società conferitaria e la liquidazione della società conferente erano funzionali esclusivamente a far rientrare il bene immobile tra quelli agevolabili (vantaggio fiscale indebito);
  • l’assenza di sostanza economica sussiste perché a fine operazione si è arrivati sostanzialmente ad un risultato identico a quello di partenza con il bene immobile che non è di fatto estromesso nell’attività d’impresa, considerato che la società conferitaria svolge la medesima attività della società conferente, è composta dai medesimi soci e ha la medesima forma giuridica di società in nome collettivo;
  • l’operazione non ha prodotto alcun altro vantaggio rispetto a quello fiscale, delineando così anche l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito;
  • l’operazione non risulta inoltre giustificata economicamente dal punto di vista aziendale e organizzativo, ovvero da ragioni extrafiscali non marginali.

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