Nelle catene di appalto e subappalto, il committente che tace su rischi rilevanti per la sicurezza sul lavoro risponde penalmente degli infortuni che ne derivano, anche se non ha alcun ruolo operativo nell’esecuzione dei lavori. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza penale n. 12329/2026. Un principio che si salda con la giurisprudenza già consolidata dalla stessa Corte — tra cui la sentenza n. 1228 del 24 marzo 2015 — e che fissa un quadro chiaro per qualsiasi impresa coinvolta in filiere di appalto.
Sentenza 2026: subappalti e obbligo informativo sui rischi
Il caso da cui nasce la pronuncia più recente riguarda la bonifica di cisterne industriali, affidata attraverso una catena di subappalti a un’impresa priva delle competenze necessarie motivo per cui i lavoratori coinvolti perdono la vita. La società che aveva gestito il contratto originario, pur non avendo selezionato l’impresa esecutrice né aver coordinato i lavori, era però a conoscenza della pericolosità delle operazioni ma non aveva trasmesso questa informazione alla filiera.
La Cassazione conferma dunque la sua responsabilità penale per violazione dell’obbligo informativo previsto dall’art. 26 del DLgs. 81/2008 non dipende dal controllo operativo, dipende dalla conoscenza del rischio. Chi sa, deve comunicare.
Il precedente 2015: il committente risponde in cantiere
La stessa logica era stata applicata dalla Cassazione con la sentenza n. 1228/2015, in un caso di infortunio mortale durante lavori di rimozione di una copertura in amianto: la committente aveva appaltato i lavori a una Sas, che li aveva a sua volta subappaltati alla ditta presso cui l’operaio prestava servizio. La socia accomandataria responsabile del cantiere era stata condannata per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e mancata cooperazione con la ditta subappaltatrice. Anche il ricorso alla Cassazione era stato respinto: la responsabilità del committente non viene meno per il fatto che i lavori sono stati appaltati e subappaltati.
I compiti del committente non delegabili
L’art. 90 del DLgs. 81/2008 definisce il committente come «il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione». Questa definizione è la chiave: il frazionamento in appalti e subappalti non sposta la posizione di garanzia. La legge stabilisce due obblighi che restano in capo al committente lungo tutta la filiera:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
La copertura INAIL per gli infortuni sul lavoro interviene a tutela del lavoratore, ma non esonera il committente dalla responsabilità penale per le omissioni che hanno reso possibile l’infortunio.
Rischio evidente sempre con responsabilità penale
La Cassazione precisa un ulteriore limite alla possibilità del committente di difendersi adducendo mancanza di competenze specifiche. La norma circoscrive l’esonero ai soli rischi non percepibili senza expertise settoriale. Il rischio di una caduta dall’alto come nel caso del 2015 è una conoscenza comune e non certo tecnica. Allo stesso modo, sapere che una cisterna ha contenuto sostanze chimiche pericolose è informazione di cui dispone chiunque abbia firmato il contratto di trasporto di quelle sostanze. In entrambi i casi, l’ignoranza non è invocabile come esimente.
Per le imprese che gestiscono appalti con responsabilità solidale, il perimetro da presidiare è quindi doppio: non basta scegliere imprese idonee, occorre anche garantire che tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza siano trasmesse lungo l’intera filiera, indipendentemente da quanti passaggi di subappalto si frappongono tra committente e lavoratore.