Dal 7 maggio 2026 è in vigore in Italia il decreto per la tutela europea delle IGP per prodotti artigianali e industriali. Il sistema, finora associato soprattutto all’agroalimentare, si apre ora anche a ceramica, vetro artistico, tessile, metalli, pietra, legno, gioielli e altre produzioni legate a un territorio.Le imprese che vogliono cogliere questa nuova opportunità devono avviare una procedura che prevede un iter in più fasi, tra domanda collettiva, disciplinare, documenti tecnici, verifica nazionale e successivo esame europeo.
- IGP artigianali e industriali con tutela europea
- I prodotti ammessi alla registrazione IGP
- Chi può avviare la domanda di registrazione
- La procedura di registrazione UIBM
- Nomi già protetti con finestra di 90 giorni
- Controlli su disciplinare e prodotti in vendita
- Sanzioni su evocazioni, imitazioni e simbolo UE
- Checklist per imprese e associazioni di produttori
- Indicazione geografica e richiamo all’artigianalità
- Scadenza 2 dicembre per le tutele nazionali
- La tutela del Made in Italy territoriale
IGP artigianali e industriali con tutela europea
Il DLgs 2 aprile 2026, n. 51 adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2023/2411 sulle IGP per prodotti artigianali e industriali. Il nuovo titolo di proprietà industriale protegge le denominazioni di prodotti il cui valore dipende dal legame con una zona geografica determinata. La tutela riguarda prodotti non alimentari con una reputazione, una qualità o una caratteristica riconducibile all’origine territoriale. Almeno una fase della produzione deve svolgersi nell’area geografica indicata, secondo le regole fissate nel disciplinare di produzione.
I prodotti ammessi alla registrazione IGP
Il decreto si applica a un’ampia gamma di produzioni artigianali e industriali a radicamento geografico. Per ottenere il riconoscimento, il prodotto deve essere originario di un luogo, regione o paese determinato, con almeno una fase della produzione svolta nell’area geografica di riferimento. I comparti coperti dal Regolamento UE comprendono:
- oggetti in legno e in vetro, comprese eccellenze come il vetro di Murano;
- gioielli, posate e articoli in metallo pregiato con identità territoriale;
- tessuti, pizzi e merletti di produzione locale tradizionale;
- porcellana e ceramica, tra cui le produzioni di Caltagirone e Vietri sul Mare;
- cuoi, pelli e pietre naturali lavorate;
- strumenti musicali di tradizione manifatturiera locale.
=> Marchio IGP per i prodotti non agricoli
Chi può avviare la domanda di registrazione
L’iter non nasce dalla singola impresa isolata, salvo i casi ammessi dalla disciplina europea. La richiesta viene presentata in genere da un’associazione di produttori che rappresenta la filiera del prodotto e l’area geografica interessata. Prima del deposito serve quindi una fase preparatoria tra imprese, consorzi, associazioni e territori. Occorre definire il prodotto da proteggere, delimitare l’area geografica, ricostruire la reputazione del nome e stabilire regole produttive verificabili.
La procedura di registrazione UIBM
La Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM) del MIMIT è l’autorità competente per l’intera fase nazionale. Le domande devono essere presentate dalle associazioni di produttori tramite il portale di deposito telematico dell’UIBM, corredate da: disciplinare di produzione (art. 9 del Regolamento), documento unico redatto sul modello allegato (art. 10) e documentazione di accompagnamento (art. 11), oltre all’imposta di bollo. Superata la verifica formale di ricevibilità e completezza, il fascicolo entra nell’esame di merito e nell’eventuale fase di opposizione nazionale. Se l’esito è positivo, la domanda viene trasmessa all’EUIPO, che decide sull’approvazione definitiva a livello europeo.
Domanda telematica al portale DGPI-UIBM
La fase nazionale passa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso la Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. Domande, istanze, atti, ricorsi e documenti devono essere presentati esclusivamente tramite il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM.
Al momento del deposito, l’UIBM rilascia una ricevuta con numero di riferimento e data della domanda. Questo dato diventa il riferimento amministrativo dell’intera procedura, dalla verifica nazionale fino all’eventuale trasmissione all’EUIPO.
Disciplinare, documento unico e allegati tecnici
La domanda di registrazione deve contenere tre blocchi documentali. Il primo è il disciplinare di produzione, che descrive il prodotto, la zona geografica, le fasi produttive rilevanti, i requisiti da rispettare e il legame tra territorio e caratteristiche del bene.
Il secondo documento è il documento unico, redatto secondo il modello europeo. Serve a sintetizzare le informazioni essenziali della futura IGP e diventa la scheda di lettura del prodotto nella procedura nazionale ed europea.
Il terzo blocco comprende la documentazione di accompagnamento. In questa parte entrano gli elementi utili a dimostrare reputazione, radicamento produttivo, continuità storica, delimitazione geografica e coerenza tra denominazione richiesta e prodotto protetto.
Esame nazionale con parere delle Regioni
Dopo il deposito, la divisione competente verifica ricevibilità e completezza della domanda. La documentazione viene poi trasmessa alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione, chiamate a esprimere un parere sui requisiti della registrazione.
Il parere regionale deve arrivare entro 45 giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso questo termine, l’UIBM può procedere anche senza risposta, valutando requisiti oggettivi, requisiti soggettivi, disciplinare, documento unico e documentazione allegata.
In caso di domanda incompleta o inesatta, il richiedente può completarla o rettificarla entro un termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione. Se i rilievi restano senza risposta, la procedura si chiude con il rifiuto della domanda.
Pubblicazione e opposizione entro due mesi
Quando la valutazione nazionale è positiva, la domanda viene pubblicata insieme al disciplinare nel Bollettino della DGPI-UIBM. Da quella pubblicazione decorre il termine per eventuali opposizioni.
I soggetti legittimati possono presentare opposizione entro due mesi. L’atto deve essere redatto in italiano e indicare la domanda contestata, i motivi dell’opposizione, la documentazione sull’interesse a intervenire e, quando il conflitto riguarda marchi anteriori, gli elementi identificativi dei segni coinvolti.
L’opposizione può riguardare, tra l’altro, conflitti con denominazioni, marchi o segni già esistenti, rischi di confusione e profili incompatibili con la protezione richiesta. La fase serve a evitare che una nuova IGP danneggi diritti anteriori o generi incertezza sul mercato.
Decisione nazionale e invio all’EUIPO
In assenza di opposizioni, oppure dopo la valutazione dell’opposizione, l’UIBM adotta la decisione nazionale. Se i requisiti risultano rispettati, la decisione favorevole viene pubblicata con il disciplinare e trasmessa al richiedente e alle Regioni interessate.
La fase nazionale non esaurisce la procedura. La domanda prosegue verso l’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che cura la fase di registrazione a livello europeo. La tutela nasce quindi da una doppia verifica: nazionale prima, europea poi.
Contro la decisione di accoglimento o rigetto si applicano le regole sui ricorsi previste dal Codice della proprietà industriale. Per le imprese, questo rende decisiva la qualità della documentazione iniziale, perché eventuali lacune possono rallentare o compromettere l’intero iter.
Nomi già protetti con finestra di 90 giorni
Il decreto prevede una disciplina specifica per i nomi già giuridicamente protetti o acquisiti con l’uso. I soggetti legittimati possono chiedere di avvalersi della protezione prevista dal regolamento europeo entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DLgs 51/2026.
Per questi nomi, la procedura nazionale segue le regole ordinarie su domanda, esame e opposizione. In caso di esito positivo, la divisione competente comunica i nomi alla Commissione europea e all’EUIPO entro il 2 dicembre 2026.
La finestra interessa produzioni già riconosciute o radicate nel mercato nazionale. Per associazioni e imprese, il calendario è quindi stretto: occorre verificare subito se il nome già usato ha le caratteristiche per essere agganciato alla nuova tutela UE.
Controlli su disciplinare e prodotti in vendita
La registrazione non chiude il lavoro delle imprese. Il MIMIT-DGPI-UIBM è anche autorità competente per i controlli ufficiali sugli obblighi collegati alle IGP dei prodotti artigianali e industriali.
La verifica della conformità al disciplinare si basa sull’autodichiarazione del produttore. Ogni produttore è responsabile della completezza, coerenza e accuratezza delle informazioni dichiarate e deve poter fornire le prove necessarie in caso di controllo.
I controlli riguardano anche l’uso dei nomi registrati sul mercato, compreso il commercio elettronico. Per il monitoraggio, il MIMIT può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e può delegare alcune funzioni a organismi di certificazione.
Sanzioni su evocazioni, imitazioni e simbolo UE
Il decreto affianca alla procedura di registrazione un apparato sanzionatorio esteso. La contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali entra nell’articolo 517-quater del Codice penale, con reclusione fino a due anni e multa fino a 20mila euro.
Sul piano amministrativo, le sanzioni coprono uso commerciale indebito, sfruttamento della reputazione, evocazione del nome protetto, indicazioni ingannevoli su confezioni, documenti, pubblicità e interfacce online. Le multe possono arrivare a 24mila euro nei casi più severi.
Le violazioni riguardano anche l’uso scorretto del simbolo UE, dell’indicazione geografica o dell’abbreviazione IGP. Sono comprese le condotte realizzate tramite nomi a dominio, vendite a distanza, e-commerce e merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione.
Checklist per imprese e associazioni di produttori
Prima di avviare la domanda, imprese e associazioni devono verificare se il prodotto ha davvero le caratteristiche per sostenere una registrazione IGP europea. Il lavoro preliminare è spesso più rilevante del deposito formale.
Le verifiche da svolgere prima della domanda sono:
- ricostruire il legame tra prodotto, nome geografico e territorio di origine;
- individuare le imprese interessate e costruire un soggetto richiedente rappresentativo;
- delimitare l’area geografica in modo coerente con la produzione e la reputazione del prodotto;
- redigere un disciplinare con regole produttive verificabili e non generiche;
- preparare il documento unico secondo il modello europeo;
- raccogliere prove storiche, commerciali e tecniche sulla reputazione del nome;
- controllare marchi, denominazioni e segni anteriori potenzialmente in conflitto;
- organizzare un sistema interno di autodichiarazioni e controlli sul rispetto del disciplinare.
Il disciplinare resta il cuore della procedura. Anche le misure di sostegno già varate negli anni scorsi erano rivolte alla sua predisposizione, perché senza una base tecnica solida la domanda rischia di fermarsi già nella fase nazionale o di diventare fragile davanti a opposizioni e controlli.
Indicazione geografica e richiamo all’artigianalità
La nuova IGP non va confusa con l’uso commerciale del termine “artigianale”. La tutela geografica protegge il nome di un prodotto legato a un territorio; la disciplina sull’artigianalità riguarda invece l’uso di richiami ad artigianato e lavorazione artigiana da parte delle imprese. Un’impresa può essere iscritta all’albo artigiani senza avere una IGP così come una denominazione geografica può richiedere un disciplinare collettivo che supera la singola azienda. Le due regole possono però incrociarsi nella comunicazione commerciale, nel packaging e nelle schede prodotto.
Scadenza 2 dicembre per le tutele nazionali
C’è una finestra che le associazioni di produttori con protezioni nazionali preesistenti non possono ignorare. Ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) 2023/2411, entro il 2 dicembre 2026 la protezione nazionale specifica per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali cessa di avere effetto: le domande pendenti in sede nazionale si considerano non presentate se non accompagnate da una contestuale richiesta di registrazione UE. Le produzioni attualmente tutelate solo a livello italiano che non transitano nel nuovo sistema europeo entro tale data perdono ogni forma di protezione.
La tutela del Made in Italy territoriale
La nuova disciplina rafforza il Made in Italy territoriale fuori dall’agroalimentare. Per ceramiche, vetri, tessuti, pizzi, lavorazioni metalliche, pietre naturali, strumenti musicali e altre produzioni identitarie, l’IGP può diventare uno strumento di difesa del nome, selezione della filiera e riconoscibilità sui mercati europei. La tutela richiede regole scritte, prove documentali, responsabilità dei produttori e controlli successivi. Per questo l’iter va affrontato come una scelta collettiva di posizionamento industriale, non come una semplice pratica amministrativa.