La nuova tassa di 2 euro sui piccoli pacchi (spedizioni extra-UE di valore non superiore a 150 euro) è operativa dal 2 gennaio 2026. Con la Circolare 4/2026, l’Agenzia delle Dogane ha fornito i chiarimenti definitivi sulla natura fiscale di questo onere, specificando che si tratta di un contributo amministrativo e non di un dazio doganale in senso stretto.
La precisazione riguarda operatori e consumatori: la somma è destinata esclusivamente alla copertura delle spese per gli adempimenti doganali e, pertanto, non concorre alla formazione della base imponibile IVA. La misura, introdotta dai commi 126-128 della Legge di Bilancio (L. 199/2025), punta a regolamentare i flussi dell’e-commerce internazionale, con particolare riferimento alle merci provenienti dalla Cina e dai mercati extra-comunitari.
Per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i primi versamenti della tassa scattano dal 15 marzo 2026 per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici. Dal 1° marzo 2026 si applicano invece le modalità ordinarie.
- Funzionamento del contributo sui piccoli pacchi extra-UE
- Circolari ADM sul contributo doganale
- Specifiche per le dichiarazioni doganali e protocolli
- Spedizioni tassate e ambito di applicazione
- Soggetti passivi e adempimenti tributari
- Logica delle dichiarazioni all’importazione
- Criteri di calcolo per la soglia di 150 euro
- Calendario versamenti e fase transitoria
- Modalità operative e codice tributo 159
- Interazione con il prelievo europeo e impatto sui consumatori
Funzionamento del contributo sui piccoli pacchi extra-UE
Nella Legge di Bilancio 2026 è previsto un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore. La tassa è fissata in 2 euro e si applica alle merci provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Dal 1° gennaio 2026 ogni spedizione di piccolo valore importata in Italia da Paesi extra-UE è gravata da una tassa fissa di 2 euro. L’applicazione avviene per singola spedizione e la riscossione è demandata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al momento dell’importazione definitiva, nel quadro delle regole stabilite dal Codice doganale dell’Unione europea.
L’importo determina un aumento sistematico dei costi lungo la filiera con riflessi diretti sullo shopping online e sui prezzi finali. La misura punta a ridurre lo squilibrio competitivo generato dalle importazioni e-commerce a basso valore e si integra con le disposizioni sullo stop all’esenzione dai dazi sotto i 150 euro.
Circolari ADM sul contributo doganale
Le regole operative del prelievo all’importazione sui piccoli pacchi sono state definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso tre distinti interventi di prassi:
- la circolare 37/2025 fornisce le indicazioni di base sul contributo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 e ne chiarisce perimetro, modalità di versamento e collegamento con le dichiarazioni doganali
- la circolare 1/2026 stabilisce il calendario applicativo per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici dell’amministrazione e degli operatori
- la circolare 4/2026 precisa la natura fiscale della somma riscossa sui piccoli pacchi, specificando che non è un diritto doganale ma un contributo per oneri amministrativi escluso dalla base imponibile IVA. Per la liquidazione è necessario utilizzare il codice tributo specifico 159 indicando l’importo fisso di 2 euro in formato numerico
Specifiche per le dichiarazioni doganali e protocolli
Le nuove regole operative chiariscono come gestire le importazioni definitive (immissione in libera pratica). Il contributo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
| Caso d’uso | Modalità di applicazione |
|---|---|
| Spedizioni multiple in H1 | il contributo si paga su ogni singola spedizione sotto i 150 euro. |
| Spedizione con più singoli | il contributo si paga una sola volta riferito al primo singolo. |
| Reimportazioni | escluso per le merci unionali reimportate con codici regime 61, 63 e 68. |
Spedizioni tassate e ambito di applicazione
Il contributo non riguarda esclusivamente le transazioni commerciali legate alle vendite online. Il perimetro della norma comprende tutte le spedizioni che rispettano i requisiti di provenienza extra-UE e valore non superiore a 150 euro anche quando non vi è un corrispettivo economico:
- merci inviate direttamente al consumatore finale
- spedizioni destinate alle imprese
- invii effettuati tra privati anche in assenza di valore commerciale
L’onere è collegato alla spedizione in quanto tale e non alla natura del rapporto tra mittente e destinatario. Il contributo non è dovuto se la spedizione di merce unionale viene reimportata nell’ambito della temporanea esportazione (articolo 72 dell’Allegato 1 al dlgs 141/2024). Tale esclusione opera per operazioni di importazione con codice regime 61, 63 e 68.
Soggetti passivi e adempimenti tributari
Il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato al momento dello sdoganamento. Sono interessate sia le dichiarazioni ordinarie contraddistinte dal codice H1 sia le dichiarazioni semplificate identificate dal codice H7 ampiamente utilizzate nei flussi di e-commerce.
Il soggetto passivo dell’imposta è il dichiarante doganale ovvero la società o la persona fisica definibile come operatore economico che effettua la spedizione o presenta la dichiarazione in dogana anche per conto di terzi.
Logica delle dichiarazioni all’importazione
Il momento rilevante è quello dell’importazione definitiva quando la merce esterna all’UE supera la dogana e acquisisce lo status di merce europea (immissione in libera pratica, art. 201 CDU). Nella dichiarazione H1 il contributo è dovuto per i regimi doganali 40, 42 e 45.
- Se una dichiarazione H1 contiene molteplici spedizioni il dichiarante liquida il contributo su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente i 150 euro
- Se la dichiarazione H1 contiene una sola spedizione costituita da più pacchi il contributo è liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo
Criteri di calcolo per la soglia di 150 euro
Per verificare il superamento del limite di 150 euro rileva il valore della merce in dogana determinato secondo criteri differenti in base alla natura della spedizione:
- merci di carattere commerciale per le quali rileva il prezzo di vendita esclusi i costi di trasporto e assicurazione solo se indicati separatamente in fattura e senza considerare eventuali oneri riscossi dalle autorità doganali
- merci prive di carattere commerciale per le quali rileva il prezzo che sarebbe stato pagato se le merci fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea
Calendario versamenti e fase transitoria
La circolare 1/2026 prevede un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026 per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici. Le importazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2026 vengono contabilizzate in modo cumulativo con versamento del contributo entro il 15 marzo 2026. Dal 1° marzo 2026 si applicano le modalità ordinarie tramite codice tributo 159.
Modalità operative e codice tributo 159
A regime il contributo viene versato secondo due modalità operative:
- per le dichiarazioni ordinarie (H1) il contributo è liquidato e corrisposto nell’ambito della dichiarazione doganale
- per le dichiarazioni semplificate (H7) il pagamento avviene con contabilizzazione e versamento periodico su base quindicinale
Anche per le spedizioni gestite in regime IOSS (Import One Stop Shop) il contributo è dovuto in ragione della presentazione della dichiarazione doganale H7. Durante il periodo transitorio l’eventuale assenza del codice tributo 159 non comporta la sospensione dello svincolo delle merci né sanzioni.
Interazione con il prelievo europeo e impatto sui consumatori
In parallelo alla misura nazionale è previsto un accordo politico europeo per introdurre un prelievo fisso di 3 euro sulle piccole spedizioni e-commerce con decorrenza indicata dal 1° luglio 2026 per i pacchi di valore non superiore a 150 euro.
Dal lato dei consumatori il rischio principale è l’effetto trasferimento sui prezzi finali. Per strategie mirate al contenimento dei costi è possibile consultare l’analisi su come evitare la tassa pacchi Cina.