Non solo con il DURC: per utilizzare benefici normativi e contributivi, le imprese devono essere in regola con le disposizioni contro il lavoro nero e a tutela della sicurezza di cui al comma 1175 della Legge 296/2006, potenziate negli ultimi anni dal Decreto 19/2024, di cui l’INPS chiarisce l’applicazione illustrando le azioni di verifica e le procedure di recupero delle agevolazioni già fruite laddove emergessero irregolarità, anche pregresse.
Bonus previa verifica della sicurezza lavoro
Le violazioni alla sicurezza sul lavoro che compromettono l’utilizzo di benefici sono contenute nell’allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015. Questo documento, spiega l’INPS con la Circolare 16/2025, continuerà a rappresentare il riferimento per stabilire la regolarità o meno della posizione del datore di lavoro. E la verifica sulle eventuali violazioni sarà fatta attraverso l’interrogazione, in cooperazione applicativa tra INPS, INAIL, INL, GdF e Carabinieri, del “Portale Nazionale del Sommerso“.
In questo modo, l’Istituto verificherà che non ci siano provvedimenti sanzionatori in corso nei confronti delle aziende che chiede agevolazione.
Recupero agevolazioni con DURC negativo
Il primo requisito per accedere agli incentivi contributivi resta comunque il DURC: l’esito negativo della verifica sulla regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “Durc OnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. Le aziende devono poi rispettare accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Attenzione: contrariamente a quanto avviene per il DURC, nel caso di violazione di questa regola, l’INPS procede a recuperare i benefici fruiti dal datore di lavoro solo in relazione ai lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.
Come evitare la restituzione dei benefici
Se le violazioni vengono sanate, la legge (comma 1175-bis della Legge 296/2006) prevede una mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi: quando la regolarizzazione avviene entro i termini previsti dal verbale di accertamento, le agevolazioni fruite non sono oggetto di recupero. Se però la posizione debitoria viene rilevata d’ufficio o in seguito a ispezioni, l’unico beneficio che si può ottenere è una riduzione delle sanzioni del 50%.
Nel caso in cui la violazione non sia sanabile, il recupero dei benefici è limitato al doppio dell’importo oggetto di verbalizzazione.