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Esenzione IMU e ICI prima casa ai coniugi: incostituzionale il riferimento ai familiari

di Barbara Weisz

2 Dicembre 2025 09:12

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La Corte Costituzionale uniforma le leggi ICI e IMU, i coniugi che dimorano in immobili differenti possono applicare le esenzioni a entrambi.

Il diritto all’esenzione IMU per coniugi che vivono in residenze separate si applica anche alla vecchia ICI. La Corte Costituzionale chiarisce che in questi casi si applica lo stesso principio previsto per l’imposta municipale sugli immobili. In entrambi i casi, l’abitazione principale è quella in cui dimora abitualmente e risiede anagraficamente il proprietario. Non rileva il fatto che l’immobile sia o meno anche la residenza dell’intero nucleo familiare.

Nuova sentenza su esenzione IMU e ICI

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, nella parte in cui definisce abitazione principale «quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». Si tratta della legge che regolamentava la vecchia ICI. In pratica la Corte dichiara illegittimo il riferimento ai familiari, stabilendo che la prima casa è quella in cui «il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente». In questo modo, i due coniugi che vivono in residenze separate pur facendo parte dello stesso nucleo familiare, possono applicare l’esenzione prima casa per entrambi gli immobili.

Questa regola si applica già all’IMU, proprio grazie a un pronunciamento della Corte Costituzionale: la sentenza 209 del 2022 aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 201/2011, che era formulato nello stesso modo della sopra citata legge sull’ICI. Il problema è che il sopra citato dlgs 504/1992 sull’ICI, pur essendo identico, continuava a restare in vigore, creando una sorta di doppio binario. La nuova sentenza uniforma le regole ICI a quelle dell’IMU.

Imposte sugli immobili: come sono cambiate le leggi

Si tratta di un pronunciamento che rileva rispetto al passato visto che l’attuale imposta sulla casa è l’IMU. Ma serve a dirimere vecchie cause relative all’ICI. La sentenza si riferisce infatti a due diverse controversie, entrambe relative alla vecchia ICI, nelle quali i rispettivi Comuni avevano negato l’esenzione ai contribuenti, coniugi non legalmente separati, facendo valere il principio in base al quale l’abitazione dovesse costituire dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari.

La sentenza ripercorre velocemente le principale modifiche intervenute in materia di imposte sulla prima casa partendo proprio dal dlgs 504/1992 che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili. E che fin da subito, conteneva il riferimento alla necessaria presenza dei familiari per usufruire del beneficio prima casa. Anche al disciplina sull’IMU (dlgs 23/2011), originariamente prevedeva la stessa regola.

Le regole sui coniugi con residenza separata

La sentenza del 2022 era intervenuta chiarendo il diritto dei coniugi ad applicare l’esenzione IMU nel caso di residenze separate. E’ vero che il riferimento ai familiari serve per «impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale».

Ma, come osservato dalla sentenza 209/2022, in un contesto «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».

Le cause sottoposte al giudizio della Corte riguardavano proprio coniugi che dimoravano abitualmente in immobili diversi, per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani.

I rilievi costituzionali

Il riferimento ai familiari, di fatto, precludeva la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti. E contrastava con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, «nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari».

Fra l’altro, sia l’IMU sia l’ICI hanno per presupposto la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili, rivestendo la natura di imposte reali e non di tipo personale, quali quelle sul reddito. Di conseguenza, «è coerente il rilievo attribuito a elementi oggettivi relativi all’immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente)», mentre non sono rilevanti elementi relativi allo «status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari». In altri termini, «il riferimento ai familiari contenuto nella disposizione censurata non è quindi un criterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente».

La Corte rileva anche una violazione degli articoli 29 e 31 della stessa Costituzione, che tutelano la famiglia. La disposizione censurata, invece, richiedendo la dimora abituale nell’immobile anche dei familiari, discrimina il contribuente coniugato non convivente.