Superbonus 2025: nuove istruzioni per la Comunicazione all’AdE

di Anna Fabi

8 Agosto 2025 11:44

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Nuove regole dall'Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in ambito Superbonus 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la procedura per la comunicazione web delle opzioni relative al Superbonus sulle spese 2025, pubblicando anche il nuovo modello da trasmettere.

Il provvedimento, datato 7 agosto, approva anche la versione aggiornata delle specifiche di invio e stabilisce le regole per avvalersi dello sconto in fattura o prima cessione del credito.

Opzioni Superbonus: il quadro normativo

Per l’anno in corso, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito sono limitate agli interventi Superbonus (articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020). Le comunicazioni relative a queste spese dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026. Il nuovo modello e le relative specifiche tecniche dovranno essere utilizzati a partire dall’8 settembre 2025.

Attenzione: le comunicazioni già inviate entro il 7 settembre 2025 con la versione precedente del modello rimangono comunque valide.

Per le spese sostenute nel 2025 non sarà possibile avvalersi della “remissione in bonis” per trasmettere le comunicazioni dopo la scadenza del 16 marzo 2026. Inoltre, non è ammessa la cessione delle rate residue della detrazione che non sono state utilizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento fornisce anche un riepilogo delle modalità di utilizzo e di circolazione dei crediti d’imposta generati dal Superbonus.

Utilizzo dei crediti

I fornitori che hanno applicato lo sconto e i cessionari utilizzano i crediti d’imposta in compensazione tramite il modello F24. L’utilizzo in compensazione avviene sulla base delle rate residue non fruite dal beneficiario originario. È necessaria una conferma preventiva dell’opzione e una comunicazione irrevocabile della scelta di fruizione in compensazione tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.

Cessioni successive

I fornitori e i primi cessionari possono cedere i crediti a terzi, inclusi banche e altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono a loro volta effettuare una sola ulteriore cessione a “soggetti qualificati” come banche, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare fino a tre ulteriori cessioni, ma solo a favore di altri soggetti qualificati. Le banche possono sempre cedere i crediti ai propri clienti professionali che hanno un conto corrente con la banca, senza possibilità di ulteriore cessione.

Documenti per cessione e sconto in fattura

Per poter esercitare l’opzione, il contribuente deve acquisire i seguenti documenti:

  • visto di conformità rilasciato da intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) o dai CAF, attesta la regolarità della documentazione che dà diritto alla detrazione d’imposta;
  • asseverazione tecnica che certifica il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Una copia dell’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico deve essere trasmessa all’ENEA.

Invio Comunicazione web di opzione

La comunicazione deve essere inviata per via telematica. Per gli interventi su singole unità immobiliari, la comunicazione è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per gli interventi su parti comuni degli edifici, può essere inviata dal soggetto che rilascia il visto, dall’amministratore di condominio o da un condomino incaricato.

Il mancato invio delle comunicazioni entro i termini e con le modalità stabilite rende le opzioni e le cessioni inefficaci nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Ecco tutti i link alla nuova modulistica: