


Dal 12 gennaio 2025 sono entrate in vigore le novità contenute nel Collegato Lavoro, la Legge n. 203/2024 che ha modificato diverse regole anche in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Le nuove disposizioni riguardano soprattutto la gestione delle visite mediche preventive, volte a verificare l’assenza di impedimenti per lo svolgimento delle mansioni assegnate e ad accertare l’idoneità al lavoro svolto.
Come previsto dal nuovo provvedimento, la visita preventiva svolta prima dell’assunzione deve essere svolta non dal dipartimento di prevenzione della ASL ma dal medico competente, che è tenuto a prendere in considerazione eventuali esami clinici o diagnostici già riportati nella cartella sanitaria del lavoratore e ancora validi, evitando di prescrivere indagini inutili.
La scadenza per definire le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol-dipendenza nei lavoratori, se soggetti a sorveglianza sanitaria, con intesa tra Stato, Regioni e Province autonome, viene posticipata al 31 dicembre 2024.
Per quanto riguarda l’obbligo di visita medica precedente la ripresa al lavoro per periodi di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni continuativi, invece, sarà a discrezione del medico competente, come specificato nell’ Articolo 41 e -ter:
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Si semplifica, infine, la procedura per avviare i ricorsi contro i giudizi del medico competente, presentando le istanze alla ASL di riferimento.