Polizza catastrofale obbligatoria: scadenza il 31 marzo per turismo, ristorazione e pesca

di Teresa Barone

25 Marzo 2026 12:36

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Il 31 marzo scade l'obbligo di polizza catastrofale per le micro e piccole imprese del settore turismo, somministrazione e pesca. Tutti i soggetti coinvolti.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 31 marzo 2026 è l’ultimo giorno utile per stipulare una polizza assicurativa obbligatoria (la cosiddetta CatNat) contro i rischi catastrofali (sisma, alluvione, frana, inondazione, esondazione) prevista dalla Legge di Bilancio 2024. La scadenza riguarda esclusivamente le micro e piccole imprese dei settori turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché le imprese di qualsiasi dimensione del settore pesca e acquacoltura.

Per tutte le altre imprese, l’obbligo era già scattato e chi non si è ancora adeguato è già inadempiente.

Il calendario delle scadenze per ogni impresa

La proroga al 31 marzo è stata introdotta dal Decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025, convertito con Legge n. 26/2026) e si applica in modo selettivo. La tabella che segue riepiloga l’intero calendario delle scadenze.

Categoria di impresa Scadenza obbligo
Grandi imprese (oltre 250 dipendenti) 31 marzo 2025 (90 giorni di tolleranza)
Medie imprese (50–250 dipendenti) 30 settembre 2025
Micro e piccole imprese (tutti i settori, tranne i prorogati) 1° gennaio 2026
Micro e piccole imprese: turismo ricettivo e somministrazione alimenti/bevande 31 marzo 2026
Imprese pesca e acquacoltura (qualsiasi dimensione) 31 marzo 2026

Chi rientra nella scadenza del 31 marzo 2026

La scadenza per i settori turistici e della somministrazione è prevista dall’articolo 16, comma 2 del D.L. 200/2025. Rientrano nella categoria della somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 5 della legge 287/1991: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari e simili dove avviene contestualmente la somministrazione.

Per il settore turistico-ricettivo rientrano alberghi, bed & breakfast, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi e rifugi alpini. L’esenzione dall’obbligo si applica solo se si tratta di micro imprese (meno di 10 occupati, fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro) o piccole imprese (meno di 50 occupati, fatturato o bilancio fino a 10 milioni di euro). Le medie e grandi del turismo erano già obbligate dalle scadenze precedenti.

Beni da assicurare e caratteristiche della copertura

La polizza deve coprire i danni alle immobilizzazioni materiali dell’impresa elencate all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1-3 del Codice Civile: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo si applica indipendentemente dal titolo di utilizzo: i beni in locazione, leasing o usufrutto devono essere assicurati dall’impresa che li usa, a meno che il proprietario non abbia già stipulato una polizza conforme.

Restano esclusi dalla copertura le scorte di magazzino, i veicoli iscritti al PRA, i beni immobili abusivi o privi delle prescritte autorizzazioni.

La franchigia non può superare il 15% del danno; il massimale deve coprire almeno il 70% della somma assicurata per polizze fino a 30 milioni di euro. I premi vengono calcolati sulla base dell’ubicazione geografica, della vulnerabilità dei beni e delle misure di prevenzione adottate.

Le conseguenze per chi non si adegua

La normativa non prevede sanzioni pecuniarie dirette per le imprese inadempienti, ma le conseguenze sono rilevanti sul piano operativo e patrimoniale. L’inadempimento viene valutato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche: il MIMIT ha già pubblicato il decreto 18 giugno 2025 con l’elenco degli incentivi di sua competenza non più accessibili alle imprese prive di copertura. In caso di calamità naturale, l’impresa senza polizza non potrà contare sui ristori pubblici straordinari e dovrà sostenere l’intero danno in autonomia.

Nel 2026 la polizza è diventata anche un fattore valutato da banche e intermediari finanziari nei processi di affidamento del credito. Sul piano della governance societaria, la mancata stipula può configurare una violazione degli obblighi gestori previsti dall’art. 2086 del Codice Civile, con potenziale responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2392 e 2476 c.c.

Il beneficio per chi è già in regola: anticipo del 30% del danno

Chi ha stipulato la polizza può accedere a un beneficio introdotto dalla Legge 40/2025, art. 23 (Legge Quadro post-calamità): in caso di evento calamitoso, l’impresa assicurata può richiedere la liquidazione anticipata del 30% del danno stimato, sulla base della perizia di un tecnico abilitato, senza attendere la liquidazione definitiva. Si tratta di uno strumento di continuità aziendale che riduce i tempi di ricostruzione e rende la polizza uno strumento di gestione del rischio, non solo un adempimento formale.