La proroga c’è ma non riguarda tutte le imprese. Il decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) ha rinviato al 31 marzo 2026 il termine ultimo per stipulare le polizze catastrofali ma solo per alcuni settori specifici (pesca e acquacoltura, alcune piccole e microimprese del turismo e della ristorazione…). Per tutte le altre micro e piccole imprese, invece, l’obbligo è scattato il 1° gennaio.
La misura nasce dall’adempimento introdotto con la Manovra 2024, che impone alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il perimetro include, in particolare, terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Nel corso del 2025, una serie di provvedimenti attuativi ha definito le regole operative e introdotto un calendario scaglionato, differenziando l’entrata in vigore dell’obbligo in base alla dimensione dell’impresa: le grandi imprese sono state coinvolte dal 30 giugno 2025, le medie dal 1° ottobre scorso e per le piccole realtà la finestra utile per adeguarsi si è chiusa i 31 dicembre.
Ebbene, il Milleproroghe di fine dicembre 2025 è intervenuto nuovamente in materia: gli articoli 15 e 16 del Dl 200/2025 differiscono il termine soltanto per alcune categorie, lasciando invariata la scadenza per tutte le altre attività economiche.
Chi beneficia della proroga al 31 marzo
Il rinvio riguarda esclusivamente:
- piccole e micro imprese della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 287/1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
- piccole e micro imprese turistico-ricettive, a titolo esemplificativo alberghi, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi e rifugi alpini;
- imprese di qualsiasi dimensione del settore pesca e acquacoltura.
Per chi la scadenza è già passata
Per tutte le altre piccole imprese non rientranti nei comparti indicati, l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale è rimasto fissato a dopo il 31 dicembre. Il rinvio non si applica quindi in via generalizzata e non modifica il calendario già scattato per le attività produttive escluse dalla proroga.
Ne deriva un quadro a scadenze differenziate, che impone alle imprese di verificare con attenzione il proprio inquadramento settoriale e la dimensione aziendale, per evitare di confidare in una proroga che, nei fatti, non le riguarda.