Contribuenti minori: il Decreto Sviluppo cambia i limiti e alimenta confusione

di Nicola Santangelo

Pubblicato 24 Maggio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Cambiano le soglie monetarie per essere considerati contribuenti minori. A prevederlo è una norma del Decreto Sviluppo 2011, che eleva i valori indicati nell'articolo 18 del DPR 600 del 1973.

Per essere ammessi al regime della contabilità  semplificata agli effetti delle imposte sui redditi il nuovo limite dei ricavi è fissato in euro 400.000 (al posto di euro 309.874,14) per le imprese di servizi, ed euro 700.000 (al posto di 516.456,90) per le imprese esercenti altre attività .

Più opportunità  per i piccoli imprenditori. Tuttavia c'è qualcosa che non ci convince. Abbiamo, infatti, la sensazione che la norma abbia generato un po' di confusione. Vediamo perché.

Il regolamento dei contribuenti minori è disciplinato, fra l'altro, anche da due norme: il DPR 600/73 e il DPR 633/72.

Il DPR 600/73 prevede la tenuta della contabilità  semplificata per le imprese minori, ossia per quelle società  che non superano i limiti precedentemente indicati: si assumono come ricavi del periodo d’imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso ai fini IVA.
Ciò vorrebbe dire che un'impresa che, nel corso di un esercizio, abbia emesso fatture d'acconto per importo complessivo superiore al limite stabilito, si troverà  esclusa dal regime di contabilità  semplificata pur non avendo fatturato alcun ricavo (in quanto, contabilmente, la fattura di acconto incide esclusivamente sullo Stato Patrimoniale)!

La disciplina è paradossale al punto da aver spinto nel 1984 l'amministrazione finanziaria a definirla inefficace.
Ma andiamo avanti.

Anche il DPR 633/72 prevede semplificazioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, nei medesimi limiti previsti dal DPR 600/73.
Qui sorge il dubbio , poiché il Decreto Sviluppo modifica solo i limiti del DPR 600/73 mentre non fa menzione dei limiti relativi al DPR 633/72.

E' auspicabile che venga creata omogeneità  fra le due normative poiché, qualora l'intento del legislatore fosse questo, ci si troverebbe nel mezzo di una situazione paradossale che alimenterebbe confusione e creerebbe nei confronti degli imprenditori un senso di disorientamento in merito alla normativa in questione.