Innanzitutto, la parola decisiva spetterà sempre e solo al medico. La “dichiarazione anticipata di trattamento”, ovvero il <a href="Innanzitutto, la parola decisiva spetterà sempre e solo al medico. La "dichiarazione anticipata di trattamento", ovvero il biotestamento, non è vincolante per il medico, ma ha un titolo di orientamento.
Il cittadino-paziente può indicare le cure che non vuole ricevere, fra le quali non si possono inserire l’alimentazione e l’idratazione assistite. Sono i punti principali della legge sul biotestamento che è appena stata votata dalla Camera, non senza polemiche. Il provvedimento è passato con 278 sì, 205 contrari e 7 astenuti.
Ci sono state posizioni trasversali, ma in generale si sono espressi favorevolmente Pdl, Lega e Udc mentre hanno votato contro Pd, Idv e Fli. La legge sulle "Disposizioni di alleanze terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" riconosce la vita come un diritto "inviolabile e indisponibile" e vieta ogni forma di eutanasia.
Le indicazioni espresse nella "dat" si possono applicare solo ai pazienti gravissimi, in pratica a coloro che si trovano in stato vegetativo. Si calcola che siano circa 2500 le persone in Italia che si trovano in queste condizioni.
Comunque le indicazioni, che devono essere inserite in cartella clininca, hanno un carattere orientativo, la decisione spetta sempre e solo al medico. Uno degli elemtni che maggiormente hanno fatto discutere riguarda l’impossibilità di rinunciare alla somministrazione artificale di cibo e acqua, che non sono quindi fra le cure a cui il paziente può dichiarare di voler rinunciare.
Quindi, Iìidratazione e alimentazione assistite «devono essere mantenute fino al termine della vita ad eccezione del caso in cui non risultino più efficaci nel garantire valori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo».
La norma indica con chiarezza il modo in cui devono essere espresse le dichiarazioni anticipate di trattamento, che non sono obbligatorie. Devono essere scritte, non necessariamente a mano, da maggiorenni in piena capacità di intendere e di volere, hanno valore per cinque anni, possono essere cambiate in qualsiasi momento.
Il dichiarante può indicare un "fiduciario" come "unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico", ma questo fiduciaio non può essere il convivente (anche questo è un punto fra i più contestati). Il testo adesso deve riapssare la Senato in seconda lettura. ” target=”_blank”>biotestamento, non è vincolante per il medico, ma ha un titolo di orientamento.
Il cittadino-paziente può indicare le cure che non vuole ricevere, fra le quali non si possono inserire l’alimentazione e l’idratazione assistite. Sono i punti principali della legge sul biotestamento che è appena stata votata dalla Camera, non senza polemiche.
Il provvedimento è passato con 278 sì, 205 contrari e 7 astenuti. Ci sono state posizioni trasversali, ma in generale si sono espressi favorevolmente Pdl, Lega e Udc mentre hanno votato contro Pd, Idv e Fli.
La legge sulle “Disposizioni di alleanze terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” riconosce la vita come un diritto “inviolabole e indisponibile” e vieta ogni forma di eutanasia.
Le indicazioni espresse nella “dat” si possono applicare solo ai pazienti gravissimi, in pratica a coloro che si trovano in stato vegetativo. Si calcola che siano circa 2500 le persone in Italia che si trovano in queste condizioni. Comunque le indicazioni, che devono essere inserite in cartella clinica, hanno un carattere orientativo, la decisione spetta sempre e solo al medico.
Uno degli elementi che maggiormente hanno fatto discutere riguarda l’impossibilità di rinunciare alla somministrazione artificale di cibo e acqua, che non sono quindi fra le cure a cui il paziente può dichiarare di voler rinunciare.
Quindi, idratazione e alimentazione assistite «devono essere mantenute fino al termine della vita ad eccezione del caso in cui non risultino più efficaci nel garantire valori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo».
La norma indica con chiarezza il modo in cui devono essere espresse le dichiarazioni anticipate di trattamento, che non sono obbligatorie. Devono essere scritte, non necessariamente a mano, da maggiorenni in piena capacità di intendere e di volere, hanno valore per cinque anni, possono essere cambiate in qualsiasi momento.
Il dichiarante può indicare un “fiduciario” come “unico soggetto legalmente autorizzato a interagire con il medico”, ma questo non può essere il convivente (anche questo è un punto fra i più contestati).
Il testo adesso deve riapssare la Senato in seconda lettura.