L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ha comminato a Telecom una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 mila euro complessivi per pratica commerciale scorretta. Una multa partita da 70 mila euro, ma aumentata di 30 mila euro a causa della circostanza aggravante, per Telecom, di essere già destinataria di provvedimenti in violazione del Codice del consumo.
Il messaggio pubblicitario che ha destato le attenzioni dell’Antitrust è stato quello relativo alle opzioni tariffarie “Maxxi Ricarica 10” e “Maxxi Ricarica 30” diffuso sul proprio sito Internet «attraverso formulazioni ambigue ed omissive».
In particolare, si legge nel Bollettino settimanale dell?Autorità per la concorrenza e il mercato, al centro della valutazione è stato il messaggio: «Con Maxxi Ricarica moltiplichi per 4 il valore della tua Ricarica! Con Maxxi Ricarica 10 infatti ricarichi 10 euro e comunichi per un totale di 40 euro».
Secondo l’Antitrust «l’utilizzo del termine “ricarichi 10 euro” oppure “ricarichi 30 euro” nonché dell’espressione “con Maxxi Ricarica moltiplichi per 4 il valore della tua Ricarica!”, poteva ingenerare nell’utente il convincimento che il prezzo indicato rappresentasse un credito telefonico al quale si sarebbe sommato un ulteriore credito riconosciuto in omaggio, in misura fino a quattro volte il valore della ricarica».
Le comunicazioni commerciali omettevano, invece, di chiarire che parte del prezzo di ricarica costituiva in realtà il costo di attivazione delle promozioni tariffarie in oggetto, mentre il credito telefonico effettivamente acquistato verso tutte le utenze era inferiore.
«Inoltre – aggiunge l’Authority – a partire dal momento dell?attivazione della promozione, a tale credito residuo (cioè al netto del costo di attivazione) si aggiungeva un credito ulteriore soggetto, tuttavia, a varie limitazioni e vincoli di destinazione».
Anche l’Agcom ? sentita per un parere ? ha evidenziato come «il messaggio diffuso su Internet omette di specificare la circostanza che il costo della ricarica è comprensivo di quello di attivazione e che dunque la comunicazione non si caratterizza né per completezza, né tantomeno per trasparenza informativa relativamente alle caratteristiche e alle complessive condizioni economiche di fruizione dell’offerta pubblicizzata».