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TASI 2015: acconto da calcolare, niente bollettino

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 15 Maggio 2015
Aggiornato 22 Maggio 2015 11:45

Nessun bollettino TASI precompilato è in arrivo, i Comuni non sono obbligati, anzi è quasi impossibile dare attuazione a questo adempimento: l'analisi IFEL.

Nuovo anno, nuovo incubo TASI: anche nel 2015 rischia di riaprirsi il caos per il calcolo ed il versamento della Tassa sui Servizi Indivisibili, non essendo i Comuni obbligati ad inviare i bollettini di pagamento precompilati. A lanciare l’allarme è l’IFEL, la Fondazione per la finanza locale dell’ANCI, che ricorda come la legge non obblighi i Comuni a spedire i bollettini di pagamento già predisposti e fa notare che, anche volendo, per i Comuni è praticamente impossibile dare attuazione a questo adempimento non conoscendo gli enti locali tutti i titolari e detentori degli immobili soggetti al prelievo.

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In particolare, si legge nel comunicato IFEL:

  • l’invio dei modelli precompilati presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi, in astratto ricavabili dalla banca dati IMU per la quota di competenza dei possessori e dalla TARES/TARI per la quota di competenza degli occupanti. Tuttavia, anche ipotizzando un incrocio tra le suddette banche dati si deve considerare che negli archivi TARI gran parte degli immobili non sono ancora qualificati con i rispettivi identificativi catastali (è il motivo per cui la disciplina TARI ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull’80% della superficie catastale);
  • gli stessi archivi catastali degli immobili (il “Catasto” come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalle Conservatorie dei registri immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi 7-8 anni;
  • l’invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell’acconto (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione TASI, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

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Dunque tanto l’IMU che la TASI devono essere autoliquidate dai contribuenti, i quali devono calcolare autonomamente l’importo dell’imposta da versare. La scadenza per il versamento dell’IMU e della TASI è fissato al prossimo 16 giugno e, in vista di tale data, l’IFEL ha fornito la propria interpretazione dei commi 688-689 della n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), osservando che questa ha solo illuso i contribuenti sul debutto dei bollettini precompilati a partire dal 2015, mentre per gli enti locali non vi sarebbe alcun obbligo al riguardo. Secondo l’IFEL il bollettino va predisposto su richiesta dell’interessato. Il comma 688 della stessa Legge di Stabilità 2013 prevede che:

“A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli”.

Il comma 689 prevede invece che:

“Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.

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Dunque tale comma demanda ad uno o più decreti direttoriali il compito di stabilire le modalità di versamento della TASI, anche prevedendo l’invio di modelli “preventivamente precompilati” da parte dei Comuni. Ma tali decreti attuativi ad oggi non sono ancora stati emanati, rendendo non operativa tale disposizione. I Comuni sono invece obbligati ad assicurare servizi di assistenza al contribuente compresa la compilazione dei bollettini di pagamento, qualora il contribuente lo richieda. Sottolineando che in caso di tardivo o parziale versamento della IUC, di cui la TASI è una componente insieme a IMU e TARI, viene applicata una sanzione del 30%, ricordiamo che su PMI è presente un utile calcolatore online dell’imposta dovuta su abitazioni e fabbricati rurali nei diversi Comuni.

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(Fonte: IFEL).