IMU-IRPEF: come compilare UNICO 2014

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 23 Maggio 2014
Aggiornato 26 Maggio 2014 09:27

In vista della scadenza per la dichiarazione dei redditi con modello UNICO, ecco come si applica l'effetto sostitutivo pieno e parziale IMU-IRPEF.

Mentre si avvicina la scadenza con la dichiarazione dei redditi 2014, sono numerosi i dubbi relativi alla compilazione del modello UNICO (scadenza per la presentazione fissata al16 giugno), soprattutto con riferimento alle complicate regole della sostituzione parziale IMU-IRPEF introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013).

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Sostituzione IMU-IRPEF

Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che l’IMU sostituisca, per la componente immobiliare, la tassazione IRPEF comprensiva delle addizionali, dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, fabbricati e terreni (in questo ultimo caso, solo per la componente di reddito dominicale.

Scadenze IMU-IRPEF

Per una corretta applicazione dell’effetto sostitutivo occorre tener conto delle diverse scadenze per l’IMU e per l’IRPEF:

  • IRPEF: entro il 16 giugno versamento del saldo 2013;
  • IMU: entro il 16 giugno versamento dell’acconto 2014.

UNICO 2014

Nel modello UNICO 2014 vanno considerate le regole relative al 2013, annualità oggetto di dichiarazione dei redditi. Dunque per quanto concerne l’IMU bisogna vedere se la prima casa in proprio possesso era stata soggetta al versamento della mini IMU, in questo caso scatta l’applicazione dell’effetto sostitutivo e la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo.

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In caso contrario, se la mini IMU 2013 non era dovuta, si applicano le regole ordinarie e la rendita catastale concorre alla formazione del reddito complessivo, pur rimanendo esclusa da IRPEF. In realtà sostanzialmente cambia poco perché la deduzione per l’abitazione principale di fatto azzera l’imposta, dunque in entrambi i casi l’IRPEF e le relative addizionali non risultano dovute.

Nel caso di immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso in cui si trova l’abitazione principale, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014 (l’effetto sostitutivo parziale) questi sono assoggettati all’IRPEF, anche se assoggettati all’IMU. Per questi immobili la rendita catastale concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (articolo 1, comma 717, legge 147/2013).

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate.