Rottamazione, rate scadute entro il 7 dicembre

di Barbara Weisz

Pubblicato 29 Novembre 2017
Aggiornato 20:27

La legge di conversione del decreto fiscale sposta al 7 dicembre il termine per rientrare nella rottamazione 2016 per chi non ha pagato la rate di luglio, e quello per la rata di novembre.

I contribuenti che erano stati ammessi alla rottamazione 2016, ma non hanno pagato la rata unica di luglio oppure le successive, possono rientrare nella definizione agevolata sanando le pendenze entro il prossimo 7 dicembre. Lo prevede la legge di conversione del decreto fiscale, la cui approvazione è in dirittura d’arrivo (il testo, approvato alla Senato, è alla Camera, dove il Governo ha chiesto la fiducia).

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Si tratta di una delle tre novità in materia di rottamazione previste dal decreto fiscale, quella che consente appunto di rientrare nella misura precedente pur non avendo pagato le rate. Il prossimo 7 dicembre è la scadenza per:

  • pagare le rate di luglio e settembre, per chi non ha ancora effettuato l’adempimento e di conseguenza era stato escluso dalla rottamazione;
  • pagare la rata di novembre, in scadenza il 30 novembre: questo vale sia per coloro che sanano i precedenti ritardi, sia per coloro che hanno regolarmente pagato le rate di luglio e settembre.

In pratica, la nuova formulazione del calendario prevista dal decreto fiscale sposta al 7 dicembre la scadenza per il pagamento delle tre rate 2017 (luglio, settembre e novembre) e al luglio 2018 il versamento della quarta rata (non più aprile 2018, quindi). Resta fissato al settembre prossimo il pagamento della quinta e ultima rata.

Attenzione, le date sopra riportate valgono per coloro che hanno scelto il pagamento rateale. Ma il 7 dicembre è anche il termine per rimettersi in regola per coloro che, invece, avevano optato per il pagamento in unica soluzione entro la fine del luglio 2017 e poi non hanno rispettato la scadenza. In altre parole: i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione 2016 facendo regolarmente domanda entro il 21 aprile 2017, e avevano scelto il pagamento in un’unica soluzione, ma poi non hanno effettuato il versamento entro la scadenza prevista dello scorso 31 luglio 2017, se pagano il dovuto entro il prossimo 7 dicembre rientrano nella rottamazione. Stesso discorso per coloro che non hanno pagato le rate arretrate.

Se però non viene sanata la posizione entro il prossimo 7 dicembre, si perdere definitivamente la possibilità di rientrare nella rottamazione 2016. Eventualmente, bisogna ripresentare domanda per la rottamazione bis, che comunque consente di sanare tutte le pendenze dal 2000 al 30 settembre 2017. La legge consente di aderire alla rottamazione bis anche a coloro che hanno già utilizzato la definizione agevolata dello scorso anno. Quindi, per ipotesi, un contribuente che ha partecipato alla rottamazione, o che sana la propria posizione entro il prossimo 7 dicembre, può poi fare una seconda domanda di adesione alla rottamazione bis ne caso in cui abbiamo, ad esempio, cartelle esattoriale 2017, oppure vecchie cartelle che non aveva definito con la precedente sanatoria.

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Ultima precisazione: in questo momento il sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, dove si trovano i moduli per fare domanda (e anche la nuova procedura online), riporta ancora la rata del 30 novembre. Questo, perché la formulazione originaria del decreto fiscale (che quindi è in vigore in questo momento), prevedeva la possibilità di sanare le rate scadute entro il 30 novembre. La nuova scadenza del 7 dicembre è contenuta nella legge di conversione, che deve però ancora terminare l’iter parlamentare. Visto che alla Camera il governo ha messo la fiducia, non ci saranno cambiamenti rispetto al testo approvato dal Senato. Quindi, il termine è sicuramente spostato al 7 dicembre, ma tecnicamente bisogna aspettare l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore della legge.