Dopo l’ingorgo di scadenze fiscali di fine luglio arriva il conto alla rovescia per la sospensione estiva, a partire dal contenzioso tributario che va in vacanza dal 1° al 31 agosto. In pausa fino al 20 agosto anche le scadenze fiscali e fino al 4 settembre per i versamenti da comunicazioni di irregolarità.
=> Scadenze fiscali, ingorgo di luglio
Contenzioso tributario
A prevedere la sospensione dei termini processuali dal 1º al 31 agosto di ciascun anno è l’articolo 1, legge 742/1969, come modificato dall’articolo 16, comma 1, Dl 132/2014). Questa vede coinvolti sia il contenzioso tributario che tutti i termini relativi agli adempimenti processuali quindi vengono sospeso:
- il termine dei 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato (articolo 21, Dlgs 546/1992) per la proposizione del ricorso. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo;
- il termine dei 30 giorni dalla proposizione del ricorso per la costituzione in giudizio del ricorrente (articolo 22, Dlgs 546/1992);
- il termine dei 60 giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione in giudizio della parte resistente (articolo 23, Dlgs 546/1992);
- i termini di impugnazione delle sentenze di 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (articolo 51 e articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992);
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione (articolo 32, Dlgs 546/1992);
- i termini di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura).
Ai termini normalmente previsti si aggiungono, quindi, i 31 giorni di agosto nel caso in cui i termini siano in scadenza nel mese estivo.
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Scadenze tributarie
Le scadenze tributarie sospese riguardano il periodo che va dall’1 al 20 agosto per gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, che potranno essere effettuati entro il giorno 21 dello stesso mese (cadendo il 20 agosto di domenica), senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006).
Avvisi bonari
Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre inoltre:
- i termini per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, o da altri enti impositori, con la sola esclusione per quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA;
- i termini di 30 giorni previsti per il pagamento degli importi dovuti sulla base delle comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”) ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (ai sensi dell’articolo 7-quater, commi 17 e 18, del “collegato” alla manovra di bilancio 2017 – Dl 193/2016).
Controlli fiscali senza pausa
Nessuna sospensione, invece, per la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e per le fasi cautelari del processo.