Tratto dallo speciale:

Esenzione canone RAI dopo la scadenza

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 16 Maggio 2016
Aggiornato 23 Maggio 2016 14:29

Il 16 maggio è l'ultimo giorno per evitare l'addebito annuo del canone RAI in bolletta elettrica inviando la dichiarazione sostitutiva: ecco cosa cambia se si invia successivamente.

Per evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta elettrica, la scadenza “standard” per l’invio della dichiarazione sostitutiva – da parte dei titolari di utenze elettriche che non possiedono un apparecchio televisivo – è il 16 maggio: cosa succede ai ritardatariLa comunicazione di non detenzione ha effetti diversi a seconda della data di presentazione:

  • se presentata entro lunedì 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016;
  • se inviata entro il 30 giugno sarà valida per il secondo semestre dell’anno.

=> Canone RAI, chi non deve inviare la dichiarazione

Anche dopo la scadenza del 16 maggio, dunque, nel modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate e reperibile sul sito istituzionale – “Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” – è ancora possibile dichiarare il mancato possesso di apparecchio per il quale è dovuto il canone RAI da parte di ciascun componente della famiglia anagrafica.

Il modello va inviato sempre telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entrate.

=> Esenzione canone RAI via PEC con firma digitale

In alternativa è possibile spedire il modello in formato cartaceo in plico raccomandato senza busta, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento valido, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.