Cedolare secca al 10%: agevolazione estesa

di Chiara Basciano

Pubblicato 29 Aprile 2016
Aggiornato 11 Maggio 2016 13:42

Applicazione della cedolare secca al 10% ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Con la Circolare n. 12/E/2016 recante “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata” l’Agenzia delle Entrate ha passato in rassegna le principali novità fiscali del 2016 fornendo indicazioni anche con riferimento alla cedolare secca e all’applicazione dell’aliquota del 10%.

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La domanda posta all’Amministrazione finanziaria riguardava l’estensione prevista dal decreto casa (art . 9, Dl n. 47/2014) della cedolare secca con aliquota ridotta dal 15% al 10% per gli anni 2014-17, anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione (27 maggio del 2014).

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Il chiarimento riguardava i Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza che non rientrano né tra quelli ad alta tensione abitativa né tra quelli individuati dal CIPE e nei quali mancano accordi locali tra proprietari e inquilini ai quali parametrare la locazione a canone concordato.

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Secondo il parere dell’Agenzia, in questi casi, è possibile rifarsi all’Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione, così come previsto dal decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2004.

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