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Addizionali IRPEF congelate per il 2016

di Barbara Weisz

26 Gennaio 2016 14:46

Comuni e Regioni non possono aumentare le aliquote di tributi locali e addizionali IRPEF 2016, ma le eccezioni sono tante: in dettaglio ecco la norma in Legge di Stabilità.

Addizionali IRPEF, comunali e regionali, congelate per il 2016. Niente aumenti in base alla Legge di Stabilità  (comma 26 della legge 208/2015): per contenere l’eccessiva pressione fiscale sui contribuenti, eventuali leggi locali che prevedano incrementi delle aliquote non si applicano per l’anno di imposta in corso. La norma riguarda infatti le aliquote relative all’anno fiscale 2016, che dunque verranno applicate nella dichiarazione dei redditi 2017.

=> Addizionale IRPEF in aumento: la mappa delle Regioni

In pratica, le aliquote 2016 delle addizionali IRPEF non possono superare quelle del 2015 come si legge nella manovra:

«è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015».

Non ci sono indicazioni specifiche che escludano altri tributi comunali, come ad esempio IMU e TASI, che quindi con ogni probabilità sono da considerare “congelate” come le addizionali.

=> Scarica il testo della Legge di Stabilità 2016

Casi particolari

Di contro, la legge specifica che il congelamento non si applica alla TARI, la tassa sui rifiuti. Il congelamento delle aliquote per le addizionali IRPEF non si applica inoltre agli enti locali che dichiarano lo stato di dissesto o di predissesto, in base alle relative norme di legge.

Ci sono poi una serie di eccezioni:  ad esempio, resta la possibilità di emanare provvedimenti fiscali incrementativi per l’accesso alle anticipazioni di liquidità da parte dello Stato (articoli 2 e 3 del decreto legge 35/2013). Questo è un punto importante, perché riguarda le amministrazioni che hanno “debiti certi, liquidi ed esigibili” nei confronti di fornitori alla data del 31 dicembre 2012: la norma prevede che possano chiedere un anticipo di liquidità allo Stato, predisponendo apposite manovre di copertura. Sono i famosi ritardi di pagamento nei confronti delle imprese private: da una parte significa che i rimborsi verranno salvaguardati, dall’altra c’è il rischio che questa deroga vada a scapito della collettività dei contribuenti locali, chiamati a compensare la carenza di liquidità nelle casse delle amministrazioni.

La sospensione non riguarda dunque scaglioni e aliquote IRPEF 2015, che in base alla normativa vigente hanno invece subito in molti casi dei significativi aumenti.