Per il versamento della prima rata della tassa sui rendimenti del TFR, per i datori di lavoro la scadenza è il 16 dicembre. Si tratta dell’imposta sostitutiva al 17%. L’acconto è pari al 90% dell’imposta totale, il saldo andrà poi effettuato entro il 16 febbraio 2017. Il versamento va effettuato con il modello F24.
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L’adempimento riguarda gli accantonamenti al 31 dicembre 2015. Come è noto, il rendimento del TFR (sul quale si applica l’imposta) si calcola applicando un coefficiente determinato da un tasso fisso (1,5%) e uno variabile (75%) dell’incremento dell’inflazione rispetto al dicembre dell’anno scorso.
L’acconto può essere calcolato con il metodo storico o con quello previsionale. Nel primo caso, si applica il 90% alle rivalutazioni maturate nel 2015 e a quelle relative ai trattamenti di fine rapporto versati nel corso del 2016 in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. Il metodo previsionale, invece, prevede che l’acconto sia basato sulle rivalutazioni attese per il 2016 (si prende come base imponibile il TFR maturato al 31 dicembre 2015 riferito ai lavoratori ancora in servizio al 30 novembre 2016).
Ci sono alcune eccezioni: le imprese che hanno aperto nel 2016 non versano alcuna imposta, le aziende che invece hanno iniziato ad assumere nel 2015 possono saltare l’acconto e versare direttamente il saldo, oppure determinare l’acconto in via presuntiva. Infine, non pagano l’imposta sostitutiva TFR i datori di lavoro domestici (il versamento è effettuato direttamente dal lavoratore in dichiarazione dei redditi nel momento in cii riscuotono la liquidazione).
Come detto, il versamento va effettuato con il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “1712” (relativo all’acconto). E’ possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti relativi ad altre imposte o tributi.
Per informazioni: scheda Agenzia delle Entrate