Sono un giornalista dipendente pubblico, al compimento dei 65 anni + 45 anni e 3 mesi di contribuzione, la mia amministrazione mi ha collocato a riposo obbligatorio per raggiunti limiti ordinamentali. L’INPS sostiene che avendo scelto il sistema del cumulo contributivo non ho diritto a ricevere il TFS se non al raggiungimento dei limiti previsti dalla pensione di vecchiaia 67 anni + dodici mesi di finestra. E vero?
Le confermo la correttezza dell’indicazione ricevuta dall’INPS. Per il dipendente pubblico che utilizza il cumulo dei contributi il termine di pagamento del trattamento di fine rapporto o servizio, ossia il TFS, non decorre come negli altri casi dalla data di cessione del rapporto ma da quella di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che attualmente è pari a 67 anni.
Il riferimento normativo è il comma 196 della legge 232/2016, secondo cui per i dipendenti pubblici e degli enti pubblici di ricerca, «i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, iniziano a decorrere al compimento dell’età di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», ovvero appunto della pensione di vecchiaia.
Dal momento in cui compirà i 67 anni attualmente previsti per andare in pensione di vecchiaia, inizieranno a conteggiarsi i periodi richiesti per la decorrenza del termine di pagamento della liquidazione del TFS. Come può verificare ad esempio sul portale dell’INPS, coloro che si ritirano per raggiunto limite ordinamentale o per andare in pensione anticipata percepiscono la liquidazione dopo 12 mesi.
Le ricordo che se la somma è superiore ai 50mila euro sarà erogata in rate annuali: la prima o le prime due saranno pari a 50mila euro, mentre la terza sarà equivalente alla somma restante.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz