ISEE e IMU: per chi fa reddito la casa dopo la separazione?

Risposta di Barbara Weisz

8 Maggio 2025 07:00

Nazzareno chiede:

Nel caso di separazione/divorzio, chi la deve inserire nella DSU ai fini ISEE la ex casa coniugale in comproprietà al 50% assegnata dal giudice ad un solo coniuge? Un CAF mi dice che la deve inserire solo l’ex coniuge assegnatario, un altro mi dice ognuno la sua quota di possesso. Quali sono i riferimenti normativi per dirimere la questione?

Nel caso in cui resti “prima casa” per uno dei due ex-coniugi, in quanto tale sarà esente IMU: se c’è una sentenza di divorzio che ne ha assegnato il diritto di abitazione ad uno solo dei due, allora l’onere dell’imposta grava esclusivamente su questo contribuente (nonostante la comproprietà), che tuttavia non deve versare la tassa in quanto abitazione principale.

Nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che si compila per chiedere l’ISEE, si indicherà comunque di essere comproprietari dell’immobile coniugale. Le istruzioni alla compilazione non prevedono in questo senso un’esenzione.

Si deve dunque dichiarare la quota di possesso di un immobile anche se il diritto di abitazione è dell’altro coniuge dopo la separazione. Non ci sono esenzioni dichiarative.

La regola di base è la seguente: i due coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se vivono in due posti diversi, con una serie di eccezioni, fra qui quella in cui vi sia già un provvedimento di separazione o di divorzio firmato da un giudice.

In quest’ultimo caso rileva la sentenza divorzile, in base alla quale lei è proprietario del 50% di un immobile, che quindi deve continuare a dichiarare pur non pagando le relative tasse (l’IMU), perchè si tratta della casa coniugale su cui ha diritto di residenza l’altro coniuge. L’Ordinanza di Cassazione n. 6545/2023 stabilisce il seguente principio:

le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale, in quanto titolare di un diritto reale.

[…] la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Se dunque la casa risulta ancora la sua residenza, lei non deve pagare l’IMU per la sua quota perchè è impossibilitato al suo diritto.

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Risposta di Barbara Weisz