Avendo utilizzato negli anni scorsi il Bonus Facciate al 90% per la tinteggiatura del esterna, devo aggiornare il valore catastale? In che modo?
Le regole sulle agevolazioni edilizie sono spesso molto complicate, anche perché si sono succedute nel tempo variazioni normative. Fatta questa premessa, non mi pare che i lavori agevolati con il Bonus Facciate comportino l’obbligo di aggiornare la rendita catastale. Non lo prevede la legge che lo ha istituito, ovvero i commi da 219 a 224 della legge 160/2019. E la tipologia di intervento non comporta modifiche tali da prevederlo in base alle normative generali sulla variazione dei dati catastali.
L’Agenzia delle Entrate, nel vademecum sul Docfa, ovvero il documento che bisogna inviare per comunicare una variazione catastale, specifica che le variazioni rilevanti, che comportano un obbligo dichiarativo, riguardano la consistenza e l’attribuzione della categoria e della classe di un immobile.
Significa che gli interventi edilizi devono comportare una modifica del numero, della destinazione, o degli spazi di un immobile. Per esempio, se gli interventi edilizie hanno determinato un ampliamento, oppure una diversa distribuzione dei vani.
Ulteriori indicazioni sono fornite con la circolare dell’Agenzia del Territorio 1/2026, che contiene un allegato B dedicato proprio a specificare una serie di tipologie di interventi che comportano la necessità di variazione catastale:
- costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrate;
- ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrate, con variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata. Esempi: sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani, costruzione di vani in adiacenza, chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o accessorio;
- variazioni di superficie delle unità immobiliari. Esempi: frazionamento di una unità immobiliare con generazione di due o più unità;
- fusione di due o più unità immobiliari;
- modifica del perimetro di due unità contigue, a seguito del trasferimento di uno o più vani da un’unità all’altra;
- ampliamento della superficie di un’unità immobiliare determinata dalla creazione di solai o soppalchi praticabili all’interno della volumetria;
- variazioni interne alle unità immobiliari, con ridistribuzione e modificazione del numero dei vani principali e/o accessori;
- variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari;
- interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la realizzazione o l’integrazione di servizi igienici;
- altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture;
- realizzazione di ascensori in un fabbricato;
- interventi di riqualificazioni sulle parti comuni di un caseggiato.
La medesima circolare chiarisce che interventi di riparazione rinnovamento o sostituzione delle finiture, o anche di sostituzione che però non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non richiedono dichiarazione.
Senza modifiche di planimetria o di destinazione d’uso, è necessario variare la rendita catastale solo se i lavori eseguiti hanno comportato un aumento del valore dell’immobile pari almeno al 15%.
Mi sembra difficile che la semplice tinteggiature delle pareti esterni possa produrre questo incremento di valore. Questa regole viene in realtà applicata più che altro ai lavori agevolati con i Superbonus, che in base alla Manovra di bilancio 2024 sono oggetto di verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate proprio in relazione all’eventuale obbligo di presentare il Docfa.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz