
Il mio appartamento, oggetti di lavori agevolati con bonus edilizi scalando due classi energetiche, è inserito in un Supercondominio. Secondo l’Amministratore la variazione di rendita fiscale spetta a me mentre secondo il mio commercialista tocca all’Amministratore di condominio. Chi ha ragione?
Premesso che su questioni tecniche la cosa migliore è sempre quella di rivolgersi a specialisti del settore, i professionisti che redigono le dichiarazioni (come gli attestati energetici) necessarie per comunicare la variazione di rendita catastale conoscono senz’altro nel dettaglio tutte le casistiche e le procedure del caso.
In questa sede, posso però fornirle alcuni riferimenti normativi e di prassi che, in effetti, sembrano dare ragione all’amministratore di condominio.
L’Agenzia delle Entrate, nelle pagine del portale dedicate al DoCFa (Documenti Catasto Fabbricati) chiarisce che l’adempimento spetta agli intestatari dell’immobile. Il Decreto del Ministero delle Finanze 701/1994 specifica all’articolo 1, comma 2, che le dichiarazioni relative alle variazioni edilizie vengano sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati.
I diritti reali possono essere di vario genere: proprietà, usufrutto, diritto di abitazione. Ma in ogni caso identificano la persona che possiede o risiede nell’immobile o ne ha la disponibilità. Non riguardano l’amministratore di condominio, deputato invece alle pratiche finalizzate al godimento di detrazioni edilizie a fronte di lavori che hanno interessato anche parti comuni dell’edificio.
Non a caso, l’Agenzia delle Entrate invia le lettere di compliance ai singoli contribuenti nel cassetto fiscale (accessibile in area riservata con proprie credenziali personali), laddove effettui dei controlli incrociati e verifichi la sussistenza dello scostamento tra vecchio e nuovo potenziale valore.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz