
E’ possibile continuare a detrarre le quote rimaste di una detrazione pluriennale per lavori di ristrutturazione anche dopo averne perso i diritti di godimento (trasferimento resistenza, donazione o vendita immobile)?
Fino a quando la proprietà non si trasferisce, resta il diritto alla detrazione edilizia pluriennale, indipendentemente dalla tipologia di utilizzo dell’immobile. E’ possibile continuare a sfruttare le quote residue della detrazione anche dopo aver donato o venduto l’immobile, ma la scelta deve essere esplicitata nell’atto di compravendita o donazione: in mancanza di indicazioni, le quote residue della detrazione passano automaticamente all’acquirente o al donatario.
La precisazione è contenuta nella Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate, si legge: «è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica)».
In sostanza, in caso di trasferimento per atto tra vivi (è il caso della donazione ai figli), si può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile.
Si tratta di inserire una nel contratto una clausola sulla detrazione, in modo tale da poterla utilizzare per le quote residue. Di contro, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto, il beneficio viene automaticamente trasferito.
Se nell’atto di donazione o vendita non si indica la volontà di mantenere la detrazione in capo al donatore, allora non si può più applicare. Potranno utilizzarla i donatari e i nuovi proprietari dell’immobile.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz