Tratto dallo speciale:

Rimborsi 730 con la dichiarazione integrativa: modelli e scadenze

di Teresa Barone

14 Ottobre 2025 10:02

logo PMI+ logo PMI+
Cosa fare in caso di integrazione della dichiarazione già presentata con Modello 730/2025 per non perdere i rimborsi IRPEF: opzioni e scadenze.

Per non perdere i rimborsi IRPEF da Modello 730/2025 in caso di dichiarazione dei redditi già presentata ma con dati mancanti, è ancora possibile rimediare con una rettifica che consente di indicare le informazioni di spesa necessarie al recupero dell’agevolazione fiscale spettante.

Tuttavia è necessario rispettare precise scadenze e seguire una procedura specifica.

C’è ancora tempo per le detrazioni da 730

Nel caso di una rettifica della dichiarazione dei redditi volta ad esempio a integrare una spesa detraibile, è possibile presentare un Modello Redditi Integrativo entro il 31 ottobre rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato all’assistenza fiscale e alla trasmissione delle dichiarazioni reddituali, e solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

Una seconda strada percorribile è la trasmissione, sempre entro il 31 ottobre, di un Modello Redditi Correttivo del 730. Stessa data per trasmettere un Modello Redditi aggiuntivo del 730 (compilando il frontespizio e i quadri RM, ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni, RS, RT e RU).

Entro il 10 novembre si può invece presentare un Modello 730 correttivo di tipo 2 direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite applicazione web, ma solo nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia rifiutato di operare i conguagli e si debba pertanto ricompilare lo specifico campo con l’indicazione “nessun sostituto” (in questo caso, se si vanta un credito, il rimborso è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mentre, se si è a debito, si pagano le tasse a conguaglio con un F24).

Un’ultima possibilità, infine, è data dalla presentazione di un Modello Redditi PF entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione che necessita di rettifiche.

In caso di errore di compilazione del Modello 730 già trasmesso all’Agenzia delle Entrate, è possibile correggere le informazioni trasmesse con differenti modalità a seconda della circostanza. In particolare, bisogna ricorrere a:

  • un modello Redditi rettificativo se l’errore è stato  commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale;
  • un modello Redditi integrativo se si vanta un maggior credito, un minor debito o anche se l’imposta resta invariata, nel caso in cui serva integrare voci da indicare nella dichiarazione;
  • un modello Redditi aggiuntivo nel caso in cui sia necessario inserire elementi nella dichiarazione che comportano maggior debito o un minor credito.

Redditi aggiuntivo

Il Redditi aggiuntivo deve essere utilizzato se il contribuente ha inviato il 730 precompilato e ha necessità di comunicare informazioni non incluse nella dichiarazione originaria, come ad esempio indennità di fine rapporto percepite da soggetti non sostituti d’imposta (quadro RM) o l’inserimento del quadro RU/RS per l’utilizzo di crediti d’imposta da parte di agricoltori in regime di esonero.

Non è invece possibile utilizzare Redditi aggiuntivo per modificare dati già presenti nel 730 (ad esempio quadro W, quadro M sezioni I-III o quadro T). In questi casi il contribuente può inviare un Redditi correttivo entro il 31 ottobre 2025 oppure, dopo questa data, presentare un Redditi integrativo.

Redditi correttivo

Il Redditi correttivo va utilizzato quando si riscontra un errore o una dimenticanza nel 730 già inviato e non è più possibile annullarlo. Il termine per l’invio è fissato al 31 ottobre 2025. In caso di maggior credito o minor debito risultante dalla nuova dichiarazione, è possibile chiedere il rimborso; se emerge un minor credito o un maggior debito, occorre versare l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta secondo le regole del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/97).

Correttivo/integrativo dopo Redditi web

Analogamente, chi ha inviato il modello Redditi web e rileva errori dopo il termine per l’annullamento deve presentare Redditi correttivo entro il 31 ottobre 2025; dopo tale data sarà disponibile solo il Redditi integrativo. Il correttivo viene predisposto utilizzando i dati presenti nell’ultima dichiarazione inviata.

730 integrativo Tipo 2 per rettifica sostituto d’imposta

Se il sostituto d’imposta non effettua il conguaglio o comunica un diniego, ad esempio a seguito di cambio lavoro o assenza di sostituto, il contribuente riceve una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto inviando un 730 integrativo di tipo 2, che provvederà al conguaglio;
  • inviare un 730 integrativo di tipo 2 indicando “nessun sostituto”: in caso di credito, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia; in caso di debito, il pagamento avverrà tramite modello F24.

Se, oltre all’aggiornamento del sostituto, è necessario correggere o integrare ulteriori dati, occorre inviare Redditi aggiuntivo, correttivo o integrativo, calcolando eventuali importi da versare o rimborsi da richiedere a seguito dell’annullamento del risultato contabile precedente.

Scadenze

  • 730 integrativo di tipo 2: fino al 10 novembre 2025;
  • Dopo il 10 novembre e fino al 29 gennaio 2026: invio del modello Redditi “tardivo”;
  • Redditi integrativo: entro il 31 dicembre 2030.