Pace fiscale: dubbi interpretativi

Risposta di Barbara Weisz

11 Marzo 2019 11:15

Francesco chiede:

Nella pace fiscale in che modo è compatibile quanto è scritto nell’art 2, riguardo alla possibilità di dichiarare anche in caso di accertamento, importi non dichiarati negli anni precedenti, rispetto a quanto scritto nell’art 9 comma 7 in cui viene detto che, qualora a conoscenza di controlli, non si può presentare una dichiarazione integrativa speciale?

I due articoli che lei cita si riferiscono a casistiche diverse. L’articolo 2 riguarda i procedimenti di accertamento (avvisi e atti, non impugnati e ancora impugnabili), mentre l’articolo 9 si riferisce esclusivamente alle irregolarità formali (quelle che non comportano una variazione dell’imposta pagata).

Si tratta di due fattispecie ben differenti, perché in un caso sono dovute nuove imposte mentre nell’altro no.

=> Come sanare omissioni e irregolarità con il Fisco

Per gli errori formali, il comma 7 prevede semplicemente che non si possano sanare le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dicembre 2018). Ma, ripeto, questa specificazione si riferisce esclusivamente alle irregolarità formali.

Invece, la pace fiscale su avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, e su atti di recupero, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni e interessi di mora.

Le tipologie di atti definibili (commi 1 – 3, art. 2, DL 119/2018):

  • avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero;
  • inviti al contraddittorio ex articolo 5, comma 1 lett. c) per imposte su redditi e per IVA, contenenti maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti ed ex articolo 11, comma 1, lett. B-bis) Decreto Legislativo n. 218/1997, relativi a imposte indirette contenenti maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  • accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 218/1997.

Condizioni: ovviamente, per la sanatoria degli atti di cui sopra, devono sussistere una serie di requisiti (in primis temporali), dettagliati nel decreto stesso.

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Risposta di Barbara Weisz