Pignoramento pensione: calcolo e limiti

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Aprile 2017
Aggiornato 8 Gennaio 2026 10:21

Mauro R. chiede:
A causa di un vecchio debito non saldato mi è arrivata una lettera del tribunale in cui si intima di pagare altrimenti si procederà alla riscossione forzata (presumo pignoramento). Percepisco 1.100 euro mensili netti, decurtati di una cessione del quinto che ammonta a 200 euro mensili, che sconto sulla pensione. Ho moglie e figlio a carico e nel conto postale dove arriva la pensione non ho neppure denaro depositato. Quanto possono pignorarmi?

La normativa di riferimento, nel suo caso, è il decreto legge 83/2015, che contiene le regole sul pignoramento. Le indicazioni che riguardano la pensione sono contenute nell’articolo 13, lettera l. Prevedono che ci sia una parte della pensione non pignorabile in alcun modo, corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà. La restante parte è pignorabile in percentuale pari a un quinto.

E’ possibile anche pignorare ratei di pensione precedentemente accreditati sul conto, solo per la parte eccedente a tre volte l’assegno sociale, sulla quale la parte pignorabile è sempre pari a un quinto. Sulla parte che lei eventualmente ha depositato sul conto che eccede questa cifra, si può pignorare un quinto.

Esempio: se lei avesse 1500 euro di pensione arretrata sul conto, la parte pignorabile sarebbe pari a un quinto di 155,79 (1500 – 1344,21). Le conviene in ogni caso verificare anche presso altre fonti.

Per approfondimenti più recenti sul tema, si può confrontare il quadro normativo con il parere della Corte Costituzionale sul pignoramento della pensione.

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