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Contributi INPS: tagliati gli interessi con i tassi BCE

di Barbara Weisz

14 Novembre 2013 16:09

Gli interessi per chi paga in ritardo i contributi INPS o differisce le scadenze scendono al 6,25%, effetto ribasso anche sulle sanzioni civili e le procedure concorsuali.

In attesa che la riduzione del costo del denaro decisa il 7 novembre dalla BCE si rifletta sui tassi dei mutui e sui prestiti delle banche alle aziende (almeno tre-sei mesi), dal 13 novembre scendono gli interessi sulle rate per la regolarizzazione dei contributi agli enti di previdenza e per il differimento dei termini di versamento, nonché le sanzioni: è  tutto spiegato nella Circolare INPS n. 158 del 13 novembre 2013. Vediamo con precisione quali variazioni intervengono in relazione al pagamento dei contributi.

Rateazione e differimento termini

Gli interessi che aziende, datori di lavoro, autonomi e professionisti pagano sugli interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei contributi e di autorizzazione al differimento del termine di versamento, dovranno essere calcolati al tasso del 6,25% annuo (sei punti in più rispetto al tasso di riferimento, che la Bce ha appena portato allo 0,25%, riducendolo di un quarto di punto). Questo tasso va applicato a partire dal 13 novembre 2013.

La circolare Inps precis: i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 6,25% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2013. 

Sanzioni civili

Scendono al 5,75% in ragione d’anno (tasso dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti) nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a, comma 8, articolo 116, legge 388/2000),
  • denuncia spontanea di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (secondo periodo lettera b, comma 8, articolo 116, legge 388/200),
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali  o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (comma 10, articolo 116, legge 388/2000).

Se si verifica l’ipotesi prevista dal primo periodo della lettera b dell’articolo 116, evasione connessa a inesattezze nelle registrazioni o denunce (che non vengono sanate prima di eventuali contestazioni), resta la sanzione del 30% nel limite del 60% dei contributi dovuti e non pagati.

Procedure concorsuali

Nel caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, procedure concorsuali in genere, le sanzioni civili ridotte si calcolano nel seguente modo:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (lettera a, comma 8, dell’articolo 116 della legge 388/2000): lo 2,50%,  (la misura degli interessi legali),
  • evasione connessa a inesattezze nelle registrazioni o denunce (lettera b, comma 8): 2,25% (tasso ufficiale aumentato di due punti). (Fonte: la circolare Inps 158/2013).