TARES: istruzioni per pagare con F24 fino al 30 giugno

di Barbara Weisz

Pubblicato 17 Giugno 2013
Aggiornato 3 Luglio 2013 18:07

Come pagare la TARES con F24 fino al 30 giugno, nei Comuni che hanno previsto la prima rata entro tale data: ecco tutti i codici tributo per la tassa sui rifiuti.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come pagare la TARES con F24 e specifici codici tributo, precedentemente forniti con le relative istruzioni.

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I bollettini F24 sono disponibili presso gli sportelli di banche, Poste e agenti della riscossione, oppure è possibile pagare online avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking o dei servizi online  dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline).

In attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi per tutti gli intermediari, per i modelli F24 presentati entro il 30 giugno, l’Agenzia invita i contribuenti a barrare la casella “Acc.”, presente nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello.

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Codici tributo

I codici tributo variano a seconda della scelta operata dalle varie delibere comunali: i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo):

  • 3944” “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”: se il Comune ha optato per l’applicazione della tassa.
  • 3950” “TARIFFAart. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”: se il Comune ha scelto di applicare una tariffa e non una tassa.
  • 3955” “MAGGIORAZIONEart. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e success. modif.”: non serve per le prime rate perchè la maggiorazione (che va allo Stato) si pagherà a dicembre.

Codici tributo per versare sanzioni e interessi attraverso ravvedimento operoso ( si barrerà la casella “Ravv“), anch’essi differenziati a seconda delle decisioni dei comuni (tassa o tariffa) e per la maggiorazione:

  • 3945” “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI
  • 3946” “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI
  • 3951” “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI
  • 3952” “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI
  • 3956” “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI
  • 3957” “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI

Regole Tares 2013

L’ultima modifica alla normativa è contenuta nel decreto 35/2013 (sulla restituzione dei debiti della PA alle aziende, nel quale è sata inserita l’utima proroga alla tares), convertito con la legge 64/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 132 del 7 giugno 2013).

Prevede, in estrema sintesi (art. 10 comma 2), che i Comuni stabiliscano automamente scadenze e numero di rate per il pagamento della Tares 2013, con le stesse tariffe della vecchia Tarsu. Devono rendere pubbliche le relative delibere almeno 30 giorni prima del pagamento e pubblicarle sul sito web istituzionale: quindi si consiglia ai contribuenti di verificare sul sito del proprio comune quando e come si paga la tassa sui rifiuti. Si ricorda che i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento.

La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, viene versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, nel prossimo dicembre 2013. L’ultima rata di dicembre si potrà pagare con gli appositi bollettini postali .

Fonti: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul pagamento Tares con F24 fino al 30 giugno, e la risoluzione 37/E con i codici tributo