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Bonus IRPEF 80 euro: tutti i casi particolari

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Maggio 2014
Aggiornato 5 Luglio 2016 17:37

Circolare di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul diritto al bonus di 80 euro per cassaintegrati e disoccupati, eredi, part-time, redditi da cedolare secca, premi di produttività.

Precisazioni nella seconda circolare dell’Agenzia delle Entrate (N.9/E del 14 maggio) sulle regole applicative del Bonus da 80 euro al mese in busta paga previsto dal Dl 66/2014: chiarimenti, casi particolari, calcolo del credito, coordinamento con altre agevolazioni. Ad esempio: i lavoratori che godono di ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità o sussidio di disoccupazione Aspi e mini Aspi hanno diritto all’aumento della retribuzione; ai fini del bonus i premi di pruduttività non si conteggiano nel reddito lordo annuo mentre quelli da cedolare secca invece vi rientrano. Ma vediamo tutto.

=> Bonus IRPEF: prime istruzioni delle Entrate

Beneficiari

Hanno diritto all’aumento i lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito:

«le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti».

Come si concilia con la disposizione all’articolo 1 del Decreto IRPEF per cui il credito «è rapportato al periodo di lavoro dell’anno»? In questi casi il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Sarà l’ente erogatore (es.: INPS) a calcolare il bonus e riconoscerlo in via automatica. Attenzione:  se il contribuente percepisce altri redditi che possono influire sulla spettanza del beneficio è tenuto a darne comunicazione al sostituto d’imposta, che effettuerà i relativi conguagli.

Eredi: nel caso in cui un lavoratore sia deceduto ad aprile, il credito d’imposta che gli spetta per i mesi lavoratoi nel corso del 2014 sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello (730 e Unico 2015). Quindi, in pratica, gli eredi di un lavoratore deceduto prima di maggio 2014 recuperano con la dichiarazione dei redditi 2015 il bonus dovuto al parente per i primi mesi del 2014. Si ricorda infatti che l’aumento spetta per l’intero 2014, e va riferito (come specifica la norma) all’intero periodo lavorato nel corso dell’anno, anche ai mesi precedenti il maggio 2014, primo mese in cui il bonus arriva in busta paga. Infine, se il lavoratore è deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte eventualmente percepita dagli eredi mantiene la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.

  • Non residenti: spetta il credito se sono titolari di reddito da lavoro in Italia.
  • Aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi da lavoro è superiore alle detrazioni. Quindi, nel caso di aspettativa non retirbuita difficilmente si raggiungerà il reddito monimo, mentre a lvoartori part time spetta il bonus. Quanto ai premi di risultato erogati dopo la fine del rapporto di lavoro, tendenzialmente il credito non spetta perché nella maggior parte dei casi si è già fruito delle detrazioni sul lavoro dipendente durante il periodo di lavoro.

Calcolo del credito

Vengono chiarite le modalità di calcolo del bonus in alcuni casi particolari:

  • Bonus fra i 24 e i 26mila euro: leggi qui.
  • Bonus se il periodo di lavoro è inferiore a 365 giorni: leggi qui.
  • Se il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro nel 2014: si premette che in base all’articolo 4 del DPR 322/1998, i sostituti d’imposta sono tenuti al rilascio del CUD entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Il credito erogato, oppure quello maturato e non erogato, va indicato nelle annotazioni del Cud 2014 con codice “ZZ”. Quindi, se il lavoratore consegna il Cud al nuovo datore di laovro, quest’ultimo farà i relativi calcoli in base alla documentazione. Se invece il lavoratore non produce il CUD, il sostituto d’imposta determina la spettanza del credito e il relativo importo in busta paga sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione. Comunque, il lavoratore è tenuto a comunicare i propri altri redditi, soprattutto se portano al superamento del tetto di 26mila euro annui sopra il quale non c’è bonus.
  • Rapporti di lavoro contestuali: il lavoratore è tenuto a comunicare ai datori di lavoro tutte le informazioni relative ai suoi redditi, soprattutto nella circostanza in cui i redditi, separatamente considerati, darebbero diritto al bonus, mentre sommati superano la soglia dei 26mila euro. Esempio: un lavoratore ha due rapporti di collaborazione, uno da 12mila euro annui e uno da 18mila euro annui. In teoria, entrambi i sostituti, se considerati speratamente, dovrebbe versare il bonus. Ma la somma dei due redditi è 30mila euro, sopra il tetto massimo, quindi questo lavoratore non ha diritto all’aumento. Se invece, la somma dei due redditi non raggiunge il tetto massimo dei 26mila euro (esempio, un reddito da 10mila euro e uno da 9mila euro), uno dei due sostituti d’imposta riconoscerà l’intero credito, il lavoratore è tenuto a comunicare all’altro di non calcolare il bonus.
  • Cedolare secca: i redditi da cedolare secca (affitto) devono essere considerati ai fini del raggiungimento eventuale della soglia di 26mila euro.

Coordinamento con altre agevolazioni

  • Premi di produttività: l’eventuale reddito soggetto a imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività, non va calcolato nel reddito annuo ai fini del superamento della soglia dei 26mila euro.

9/E del 14 maggio 2014