Adempimento collaborativo: linee guida

di Noemi Ricci

Pubblicato 1 Giugno 2017
Aggiornato 16 Novembre 2023 11:45

Cooperative Compliance: linee guida, principi applicati in materia di controlli, impegni e responsabilità, platea e domanda di ammissione al regime.

L’adempimento collaborativo (cooperative compliance), istituito con decreto legislativo n. 128/2015 e reso operativo con il provvedimento n. 101573/2017 dell’Agenzia delle Entrate, mira a instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente e, di conseguenza, aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

Vediamo di seguito le linee guida sulla assunzione di impegni di entrambe le parti.

Adempimento collaborativo: cosa prevede

Il provvedimento AdE stabilisce precise regole relativamente all’interlocuzionepreventiva” con l’Agenzia delle Entrate, con modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte:

  • sottoscrizione di un “accordo di adempimento collaborativo”, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall’impresa;
  • redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una “nota di chiusura della procedura”, che riassume le posizioni assunte dalle parti nel corso delle interlocuzioni,
    • specificando se sull’argomento si è formato un “accordo di adempimento collaborativo”,
    • oppure se il contribuente non condivide la posizione dell’ufficio e dunque le posizioni risultano “sospese” e oggetto di riesame, anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un’ottica deflattiva del contenzioso.

=> Adempimento collaborativo, le FAQ del Fisco

Cooperative compliance e controlli preventivi

Vengono inoltre definite le competenze per i controlli e le attività del nuovo regime, affidate al nuovo ufficio dedicato e ispirate ai seguenti principi:

  • centralità del controllo preventivo: la sede naturale per il controllo dei contribuenti in cooperative è costituita dalle interlocuzioni preventive;
  • non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell’ambito delle interlocuzioni preventive;
  • garanzia dell’interfaccia unica per i contribuenti in cooperative.

Nella prima fase d’applicazione, sono stati ammessi al regime di adempimento collaborativo:

  • soggetti residenti e non, con volume d’affari o ricavi da dieci miliardi di euro;
  • soggetti residenti e non con volume d’affari o ricavi da a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
  • imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia fornita a seguito di istanza d’interpello sui nuovi investimenti – Dlgs n. 147/2015, articolo 2 – indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi.

La possibilità di accedere al regime è stata inoltre estesa anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.