Oltre alle imprese, possono presentare istanza di interpello su nuovi investimenti anche i soggetti non commerciali, investitori privati che finanziano nuove attività o entrano nel capitale di imprese esistenti con somme pari ad almeno 30 mln di euro: è un dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla nuova possibilità introdotta dalla Riforma Fiscale, che consente di avere un parere preventivo dal Fisco sulle regole applicabili. La circolare 25/E contiene tutti i chiarimenti sull’ambito applicativo dell’articolo 2, decreto legislativo 147/2015 (Internazionalizzazione).
=> Internazionalizzazione imprese: interpello nuovi investimenti
Sono ammessi all’interpello: imprenditori individuali, società di capitale, trust, società di persone, società ed enti di ogni tipo non residenti, persone fisiche, anche se non esercitano attività commerciali (quindi, anche se non sono imprenditori), che investono in imprese italiane, gruppi di società e raggruppamenti d’imprese (reti di imprese, consorzi, distretti produttivi, joint ventures, associazioni temporanee di impresa ATI, Gruppo europeo di interesse economico). Si considerano raggruppamenti di imprese anche tutti i soggettivi passivi IRES che danno vita a forme di aggregazione o collaborazione per effettuare un investimento unitario.
Il progetto di investimento deve trovare attuazione all’interno del territorio dello Stato, con ricadute occupazionali significative e durature, per un somma non inferiore ai 30 milioni di euro. L’ammontare dell’investimento non deve necessariamente realizzarsi all’interno dello stesso anno fiscale: il business plan può prevedere un’esecuzione articolata in una pluralità d’anni.
L’attività in cui si investe deve essere ricompresa nelle seguenti tipologie:
- nuova attività economica, anche attraverso la partecipazione a gare pubbliche,
- ampliamento attività economiche esistenti, con conseguente adeguamento della struttura aziendale (produttiva, commerciale, amministrativa);
- diversificazione produzione di un’unità produttiva esistente, incidendo su scala o dimensione dell’attività oppure sul bene, prodotto o servizio erogato;
- ristrutturazione attività economica esistente, per consentire il superamento o la prevenzione di una crisi;
- partecipazioni d’impresa.
=> Come funziona l’interpello per nuovi investimenti
La circolare precisa che nella definizione di investimento sono comprese operazioni complesse, come il leveraged buy out (costituzione di una newco e contratto di finanziamento) o lo share deal (fusione fra società o esercizio opzione per il consolidato). Per le imprese in crisi, l’impatto positivo può essere rappresentato dal mantenimento dei livelli occupazionali, con un piano che eviti licenziamenti, mobilità, cassa integrazione.
L’istanza di interpello va presentata in carta libera, all’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, con consegna a mano, via PEC (posta elettronica certificata), tramite servizi web Agenzia Entrate o spedizione postale con plico raccomandato e avviso di ricevimento. Non sono previsti altri mezzi di comunicazione, come il fax o la posta elettronica libera. L’istanza va presentata in lingua italiana, mentre la documentazione può essere in inglese, francese, spagnolo o tedesco. I soggetti non residenti possono presentare l’interpello tramite la stabile organizzazione in Italia oppure designando un domiciliatario ai fini della procedura, o inoltrare l’istanza mediante la posta elettronica libera all’indirizzo dc.norm.interpello@agenziaentrate.it. Se l’investimento è realizzato da gruppi di o raggruppamenti di imprese, va conferito mandato a una delle imprese partecipanti.
La domanda deve contenere: denominazione imprese e identificativi legale rappresentante, recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello, descrizione dettagliata del piano di investimento, specifiche disposizioni tributarie di cui si chiede l’interpretazione, esposizione del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto, sottoscrizione legale rappresentante. Va allegata tutta la docmentazione non in possesso della pubblica amministrazione, rilevante ai fini della risposta.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza arriva entro 120 giorni (quattro mesi). Può chiedere documentazione integrativa, da inviare entro 90 giorni. Se comunque non viene inviata entro un anno, il Fisco prende atto della rinuncia all’interpello. La risposta del Fisco è vincolante per la durata del piano di investimento, finché restano invariate le circostanze, e si applica a tutti i soggetti coinvolti nell’operazione. Significa che l’Agenzia delle Entrate applicherà il trattamento fiscale all’investimento oggetto dell’interpello.
Qualunque controllo su imprese o soggetti interessati alla risposta deve prevedere un coordinamento con l’ufficio delle Entrate che ha fornito la risposta. In questo modo, se l’eventuale contestazione riguarda materia su cui il Fisco ha già preso posizione tramite risposta all’interpello, si applica automaticamente quando deciso. E’ nullo qualsiasi atto di accertamento, impositivo, sanzionatorio dell’Agenzie delle Entrate difforme dalla risposta all’interpello .