L’Inps fornisce le istruzioni per lo sconto contributivo dell’11,5% riservato alle imprese edili. Per utilizzarlo, le aziende devono inviare le domande entro il 15 marzo 2026. Si tratta dell’agevolazione introdotta dall’articolo 29 del decreto legge 244/1995, che riconosce lo sgravio per gli operai occupati a tempo pieno, mentre non è applicabile al part-time.
Le istruzioni sono contenute nella circolare 145/2025.
Sgravi INPS: requisiti dell’impresa edile
Il datore di lavoro deve essere classificato nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05, o nel settore artigianato, con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05. Altri requisiti che deve avere l’impresa:
- essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
- non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
- rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.
Come fare domanda
L’impresa invia la domanda, esclusivamente in via telematica, attraverso il modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale, nella sezione “Comunicazioni on-line”. Bisogna selezionare la funzionalità “Invio nuova comunicazione”. L’operazione come detto va effettuata entro il 15 marzo 2026.
L’INPS effettua un controllo automatizzato e risponde entro il giorno successivo all’invio. In caso di esito positivo, attribuisce il codice “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.
Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025. Può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare.