Con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio in materia di pignoramento del conto corrente: la banca, una volta ricevuta la notifica del pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve versare al Fisco non solo le somme presenti al momento ma anche quelle che dovessero affluire sul conto nei 60 giorni successivi, fino al completo soddisfacimento del debito.
Come funziona il pignoramento esattoriale
Il pignoramento esattoriale è una procedura speciale disciplinata dall’articolo 72-bis del DPR 602/1973, che consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di recuperare i crediti fiscali senza dover ricorrere all’autorizzazione del giudice, a differenza del pignoramento ordinario. In pratica, l’AdER notifica direttamente alla banca l’ordine di bloccare le somme sul conto del debitore e di trasferirle al Fisco fino alla copertura dell’importo dovuto.
Durante il periodo di blocco, che può durare fino a 60 giorni, il titolare del conto non può disporre delle somme presenti né di quelle che arrivano successivamente, se non dopo l’estinzione del debito. La banca, da parte sua, agisce come “terzo pignorato”, obbligata a versare al Fisco le somme esistenti e quelle maturate nel periodo di vincolo.
Il parere della Cassazione
La vicenda all’origine della sentenza riguarda una società che, dopo la notifica del pignoramento, aveva sul conto solo una parte del debito dovuto. La banca aveva versato immediatamente quella cifra all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e successivamente aveva trasferito anche gli importi dei nuovi bonifici ricevuti, fino a completare il pagamento. La società aveva impugnato l’operato dell’istituto di credito, sostenendo che il pignoramento dovesse considerarsi concluso dopo il primo versamento.
La Cassazione ha però ribaltato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che il vincolo del pignoramento non si esaurisce con il primo pagamento. La norma, infatti, prevede che il terzo (in questo caso la banca) debba versare all’agente della riscossione non solo le somme “esistenti” al momento della notifica, ma anche quelle che maturano “alle rispettive scadenze” durante i 60 giorni successivi. Ne deriva che il blocco resta attivo per tutto il periodo e coinvolge anche i nuovi accrediti.
La sentenza costituisce un precedente per la riscossione coattiva, rafforzando il potere dell’Amministrazione finanziaria nel recupero dei crediti tributari e contributivi.
Conto in rosso e somme successive
Un elemento di rilievo della pronuncia riguarda i conti in rosso o con disponibilità inizialmente insufficienti: la Cassazione ha precisato che il pignoramento si applica comunque. Anche se al momento della notifica non ci sono fondi disponibili, la banca è tenuta a trattenere e girare al Fisco eventuali somme che arrivino successivamente, fino a coprire l’intero debito. In sostanza, un conto scoperto o con saldo negativo non rappresenta una via di fuga per il debitore.
Rateizzazione e sospensione della procedura
Il debitore ha comunque la possibilità di interrompere la procedura di pignoramento richiedendo una rateizzazione del debito. Con il pagamento della prima rata, il blocco sul conto viene sospeso e la banca può sbloccare le somme residue. In assenza di iniziative da parte del contribuente, invece, trascorsi i 60 giorni di vincolo, l’Agenzia può procedere con ulteriori azioni: avviare un pignoramento ordinario davanti al giudice, citando banca e debitore, oppure estendere l’esecuzione ad altri conti e beni del soggetto.
Esempio pratico
Se il debito complessivo ammonta a 10.000 euro e sul conto sono disponibili 2.500 euro, la banca trasferirà subito tale importo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, se nei 60 giorni successivi dovessero arrivare nuovi bonifici o accrediti, la banca dovrà versarli al Fisco fino a raggiungere l’intera somma dovuta. Solo dopo la scadenza dei 60 giorni il vincolo decade automaticamente.